Ruling preventivi transfrontalieri Approvato il decreto attuativo

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Ruling preventivi transfrontalieri Approvato il decreto attuativo

Il 10 marzo 2017 il Consiglio dei ministri ha approvato cinque decreti legislativi di attuazione delle misure necessarie per introdurre nel nostro ordinamento alcune direttive e regolamenti europei. Tra essi il Dlgs che attua la direttiva UE 2015/2376, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Si ricorda che la citata direttiva europea punta a rafforzare lo scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, che da facoltativo diventa obbligatorio.

Con il sì del Cdm al decreto attuativo,quindi, anche in Italia lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri diviene definitivo, al fine di favorire la trasparenza e il contrasto all’erosione della base imponibile. Questa pratica, infatti, è molto nociva in quanto riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, limitando così le risorse a disposizione degli Stati membri per politiche fiscali orientate alla crescita.

Rafforzato lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi

Nello specifico, come si legge nel comunicato stampa n. 16 del CdM, il decreto attuativo prevede lo scambio automatico con le altre amministrazioni fiscali comunitarie interessate dei seguenti tax ruling:

  • accordi preventivi per le imprese con attività internazionale;

  • accordi preventivi conclusi nell'ambito del regime speciale del Patent box;

  • pareri resi su istanze di interpello ordinario, se aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;

  • pareri resi su istanze di interpello nell'ambito del regime di adempimento collaborativo con riflesso internazionale;

  • pareri resi su interpelli sui nuovi investimenti con riflesso internazionale;

  • accordi relativi alla fissazione dei metodi di calcolo del valore normale dei prezzi di trasferimento;

  • accordi relativi all'attribuzione di utili o di perdite alla stabile organizzazione.

Come detto l'obiettivo di questo scambio automatico dei dati sui patti fiscali preventivi è quello di favorire la trasparenza e il contrasto all'erosione della base imponibile.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola 15 dicembre 2016 - CDM Ruling fiscale e corruzione fra privati – Pichirallo

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