Sì all’apprendistato anche se il CCNL di settore non lo prevede. Chiarimenti ministeriali

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Con gli interpelli n. 4 e 5 del 5 febbraio 2013, il ministero del Lavoro specifica alcuni importanti aspetti riguardanti la materia dell’apprendistato.

Nella nota n. 4/2013, si chiarisce che anche le aziende, il cui CCNL di riferimento non disciplina l’apprendistato, possono sottoscrivere tale tipologia di contratto purchè adottino la regolamentazione contrattuale di un settore affine, per determinare gli aspetti formativi ed economici dell’istituto.

La precisazione richiesta al ministero dai Consulenti del lavoro riguarda appunto il caso di un’azienda che “non applichi un CCNL, bensì un contratto individuale plurimo e, nel settore di attività della stessa manchi, altresì, un accordo interconfederale che regolamenti la materia”.

Al riguardo, il Ministero ha tenuto a precisare che secondo quanto previsto dal TU sull’apprendistato (dlgs n. 167/2011), è prevista la “centralità” della contrattazione collettiva, che anche in assenza di “offerta formativa pubblica”, è comunque sufficiente per attivare contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere. Dunque, per non ostacolare il ricorso a tale tipo di contrattazione, in assenza di un contratto collettivo proprio del settore di appartenenza o nel caso in cui il datore di lavoro applichi un contratto collettivo che non abbia disciplinato l'apprendistato, si ritiene possibile che lo stesso datore di lavoro - esclusivamente per regolamentare l’apprendistato - possa far riferimento a una regolamentazione contrattuale di settore affine.

Nella nota 5/2013, Federalberghi ha invece chiesto chiarimenti circa la corretta interpretazione dell’articolo 4, comma 5, del TU sull’apprendistato, che prevede una particolare disciplina dell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per le lavorazioni che si svolgono “in cicli stagionali”.

Nello specifico, si è chiesto in che modo tale norma possa risultare compatibile con le previsioni sull’onere di stabilizzazione del personale apprendista ai fini dell’assunzione di nuovi lavoratori con tale tipologia contrattuale.

Il Ministero, tenuto conto delle evidenti incompatibilità tra le due previsioni di legge, ha precisato che per le attività che si svolgono sulla base di cicli stagionali e per le quali i contratti collettivi hanno previsto che il contratto di apprendistato può essere anche a tempo determinato, non trovano applicazione le condizioni di stabilizzazione.
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