Salario minimo legale: c’è la soluzione (forse)

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Salario minimo legale: c’è la soluzione  (forse)

Salario minimo legale sì o no? Al riguardo sembra ora profilarsi una soluzione che non arriva da molto lontano.

Alla proposta di legge avanzata dalle opposizioni e ritornata in Commissione lavoro dopo un veloce passaggio all’Assemblea della Camera dei deputati è stata infatti aggiunta una nuova proposta di legge avanzata dalle forze di maggioranza, più specificatamente da Forza Italia, con firma del capogruppo, On. Paolo Barelli.

La nuova proposta di legge giunge al culmine di un acceso dibattito politico tra forze di maggioranza e opposizioni, queste ultime intenzionate a dare aspra battaglia per l’introduzione in Italia di un salario minimo legale.

 A latere, le recenti proposte del CNEL e la giurisprudenza, di merito e di legittimità, con le pronunce sul salario minimo costituzionale.

Cosa prevede la nuova proposta di legge? 

Prima di analizzarne i contenuti, facciamo un passo indietro e partiamo dalla proposta di legge delle opposizioni adottata come testo base.

Salario minimo legale

Innanzitutto giova ricordare che numerosi sono stati i progetti di legge in materia di salario minimo presentati alla Camera e al Senato nel corso della precedente legislatura, il cui esame è stato però interrotto a seguito della fine anticipata della legislatura.

Alcune di queste proposte sono state ripresentate nell’attuale legislatura.

L'esame delle proposte di legge presentate (A.C. 141, A.C. 210, A.C. 216, A.C. 306, A.C. 432, A.C.1053 e A.C. 1275) è stato avviato presso la Commissione Lavoro della Camera il 22 marzo 2023 e nella seduta del 12 luglio 2023 si è adottata, come testo base, la proposta di legge A.C. 1275.

La proposta di legge prevede che:

  • tutti i datori di lavoro debbano corrispondere ai loro dipendenti una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestata. Tale garanzia è estesa anche ai rapporti di collaborazione;
  • la retribuzione complessiva adeguata e sufficiente dovuta a tutti i lavoratori, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, è composta dal trattamento economico complessivo, comprendente non solo il trattamento economico minimo, ma anche gli scatti di annualità, le retribuzioni aggiuntive e le indennità contrattuali fisse e continuative, previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto per lo specifico settore di attività aziendale dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
  • la fissazione di un trattamento economico complessivo determinato per legge non impedisce la stipulazione di eventuali contratti collettivi più favorevoli con efficacia limitata agli iscritti;
  • il trattamento economico minimo orario per i lavoratori con qualifiche più basse è fissato in 9 euro lordi e sostituisce quello inferiore previsto dai vari contratti collettivi;
  • per il lavoro domestico la regolamentazione del trattamento economico minimo orario dovuto va affidato a un successivo regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto della specificità del settore;
  • in presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili, la retribuzione non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata, fermo restando il necessario rispetto del trattamento economico minimo orario di 9 euro lordi;
  • in mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili;
  • in mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento, la retribuzione non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici;
  • il trattamento economico complessivo di riferimento opera anche dopo l'eventuale scadenza o disdetta del contratto collettivo, anche nel caso in cui lo stesso non preveda l'ultrattività del regolamento contrattuale;
  • a una Commissione è attribuito il compito di proporre l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario, inizialmente fissato dalla legge a 9 euro orari;
  • il giudice del lavoro che accerti una violazione ordini la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo spettante e dei conseguenti oneri;
  • infine, che la legge di Bilancio per il 2024 definisca un beneficio temporaneo per accompagnare l'adeguamento al trattamento economico minimo orario di 9 euro lordi delle eventuali retribuzioni più basse previste dai contratti collettivi di lavoro nei settori meno sviluppati da un punto di vista sociologico.

L'esame della Commissione sulla proposta di legge in oggetto si è interrotto nella seduta del 25 luglio 2023 a seguito dell’approvazione di una proposta emendativa soppressiva dell'intero articolato, con conferimento del mandato alla relatrice a riferire in senso contrario all'Assemblea.

La discussione in Assemblea è stata sospesa a seguito dell’approvazione, il 3 agosto 2023, di una questione sospensiva.  

Nella giornata del 18 ottobre 2023 l'Assemblea ha rinviato il provvedimento in Commissione.

Soluzione alternativa al salario minimo legale

La proposta di legge che porta la firma del capogruppo di Forza Italia (AC n. 1328), abbinata ora alla proposta delle opposizioni, reca disposizioni in materia di retribuzione equa del lavoro subordinato e agevolazione fiscale a sostegno dei lavoratori a basso reddito.

Il procedimento non fissa un salario minimo legale, ma introduce un criterio per garantire retribuzioni eque e proporzionate, contrastando la pratica della stipulazione dei contratti pirata.

Con questo obiettivo, l’articolo 1 dispone che, in mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, a tutti i lavoratori subordinati del settore privato spetti il trattamento economico pari all'importo minimo previsto dal contratto collettivo nazionale più applicato, più diffuso o prevalente nel settore di riferimento ovvero, qualora non sia individuabile un settore di riferimento, il trattamento economico pari all'importo risultante dalla media degli importi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali più applicati, più diffusi o prevalenti nei settori affini o equivalenti.

Tali criteri si applicano altresì ai contratti di lavoro che, nello stesso settore o categoria, prevedano trattamenti economici di importo minimo inferiore a quello come prima determinato.

I contratti collettivi nazionali da adottare come riferimento e gli importi dei trattamenti economici sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei dati forniti dall'INPS.

La proposta di legge contiene anche una correlativa disposizione volta al sostegno dei percettori di salari più bassi vale a dire la detassazione della tredicesima mensilità, del lavoro straordinario e del lavoro notturno in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente di importo annuo non superiore a 25.000 euro lordi.

Si prevede infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, nel limite complessivo di 5.000 euro annui per ciascun beneficiario, per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 25.000 euro annui, non concorrono alla formazione del reddito imponibile la tredicesima mensilità e le retribuzioni lorde corrisposte in relazione alle prestazioni di lavoro straordinario e di lavoro notturno.

L’agevolazione fiscale è concessa nel limite di spesa complessivo annuo di 1.000 milioni di euro, secondo criteri fissati con decreto.

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