Sanzioni doganali nel rispetto del principio di proporzionalità

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Sanzioni doganali nel rispetto del principio di proporzionalità

In tema di sanzioni amministrative, anche doganali, va sempre rispettato il principio di proporzionalità più volte affermato dalla Corte di Giustizia Ue.

E' sulla base di tale assunto che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 14908 dell'11 maggio 2022, ha rigettato il ricorso promosso dall'Agenzia delle Dogane, contro la decisione con cui la CTR aveva rideterminato la sanzione comminata a una società ai sensi dell'art. 303 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, ritenendo che l'importo ivi previsto fosse eccessivo ed irrispettoso dei principi dell'Unione europea in tema di proporzionalità delle sanzioni.

La vicenda esaminata prendeva le mosse da un atto di contestazione di sanzione amministrativa emesso a carico della contribuente per aver dichiarato una voce doganale errata, cui corrispondeva un dazio dell'8% anziché quella dovuta, cui corrispondeva un dazio del 17%.

In primo grado, la CTP aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente, annullando la maggiorazione del 10% in ragione dell'atteggiamento collaborativo della stessa; successivamente, la Commissione Tributaria Regionale aveva invece provveduto alla rideterminazione della sanzione, in misura pari al maggior diritto di confine accertato.

L'Agenzia delle dogane si era opposta a tale ultima statuizione, proponendo ricorso in sede di legittimità.

Sanzione eccessiva e irrispettosa dei principi Ue? Va disapplicata

La Suprema corte ha giudicato infondate le doglinze della ricorrente: alla luce del richiamato principio di proporzionalità le sanzioni non possono eccedere quanto necessario e vanno valutate in proporzione alla violazione commessa.

Secondo gli Ermellini, la decisione impugnata si era correttamente attenuta al predetto principio, disapplicando la norma interna ed affermando, coerentemente, che la sanzione prevista dall'art. 303 del menzionato DPR è eccessiva ed irrispettosa dei principi Ue.

Del resto - ha precisato la Corte - qualora la CTR avesse voluto rispettare la normativa interna pur applicando la sanzione amministrativa nel suo minimo edittale, sarebbe stata costretta a confermare la sentenza di primo grado applicando una sanzione irragionevolmente alta in quanto superiore di oltre il 300% rispetto al diritto di confine accertato, quindi senza poter contenere la sanzione adeguandola alla specificità del caso concreto e senza oltretutto poter tenere in considerazione l'atteggiamento collaborativo della società contribuente.

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