Sbagliare giudice non invalida il ricorso

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Richiamano la sentenza della Corte costituzionale n. 77/07 i giudici tributari della Ctp di Pisa, per rammentare che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 30 della legge 1034/71 nella parte in cui non dispone che siano conservati gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta al giudice non competente a seguito di declaratoria di giurisdizione. Dopodichè affermano la valenza generale del principio di costituzionalità, dichiarando l’opponente – la parte che ha introdotto il giudizio nel termine di legge dinnanzi al giudice privo di giurisdizione - non decaduto da quel termine d’impugnativa, appunto rispettato al momento della proposizione del ricorso dinnanzi al tribunale.
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