Sciopero occulto nei servizi pubblici essenziali: sindacati sanzionati

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Sciopero occulto nei servizi pubblici essenziali: sindacati sanzionati

Nel contesto dei servizi pubblici essenziali, l'astensione dal lavoro a fini di rivendicazione collettiva, camuffata tramite l'uso di certificazioni mediche fittizie, costituisce sciopero, come tale soggetto alla disciplina di cui alla Legge n. 146 del 1990.

La mancata osservanza delle procedure formali previste dalla legge rende lo sciopero illegittimo e sanzionabile.

Astensione dal lavoro e sciopero occulto nei servizi pubblici essenziali

Lo ha puntualizzato la Corte di cassazione nelle sentenze nn. 13181, 13220 e 13206 del 14 maggio 2025, con cui ha respinto i ricorsi di tre organizzazioni sindacali, oppostesi ai provvedimenti loro comminati da parte della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Con i predetti provvedimenti, la Commissione aveva disposto la sospensione del pagamento dei contributi associativi, per un ammontare economico di 20 mila euro.

Le sanzioni erano state irrogate in quanto i sindacati erano stati ritenuti responsabili di una preordinata e anomala astensione collettiva che violava le disposizioni normative sull’esercizio del diritto di sciopero.

La Cassazione ha ritenuto condivisibili, confermandole, le conclusioni cui era giunta la Corte d'appello nel affermare la legittimità delle sanzioni irrogate.

Natura dello sciopero

L'astensione collettiva, seppur camuffata da malattie certificate, costituiva uno sciopero "occulto".

Anche se non vi era mai stata una formale “proclamazione” dello sciopero, alle OO.SS. era stato addebitato di avere, di fatto, organizzato e promosso l’astensione dal lavoro, in violazione di tutte le regole di cui all’art. 2 della legge n. 146/1990.

Da qui la consequenziale applicazione della sanzione della sospensione dell’erogazione dei contributi e la loro devoluzione all’INPS.

Servizi pubblici essenziali

Era indubbio che, nella specie, la vicenda aveva riguardato “servizi pubblici essenziali” vale a dire i servizi “volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione”.

Andava applicata, ciò posto, la disciplina di cui alla Legge n. 146/1990, legge che regolamenta lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, imponendo regole specifiche per la sua proclamazione e realizzazione, compresa la necessità di preavvisi e motivazioni chiare.

Risultava ininfluente, in tale contesto, il verificarsi o meno di un concreto pregiudizio per il servizio pubblico: la violazione dell’iter procedimentale è in sé causa di illegittimità dello sciopero.

Prova della fittizietà delle malattie

Nel caso in esame, l'aumento significativo e inusuale delle assenze per malattia durante un periodo di noto disagio sindacale era indice di una falsità diffusa dei certificati medici, usati strumentalmente per condurre uno sciopero.

E' stato ritenuto applicabile, in tale contesto, il ragionamento presuntivo da parte del giudice, attesa l'assenza di evidenze epidemiche che avrebbero potuto causare le assenze in blocco.

Responsabilità delle organizzazioni sindacali

Per come ritenuto dai giudici di merito, le azioni delle organizzazioni sindacali, tra cui comunicazioni minacciose e l'incitamento a non partecipare ai turni volontari di lavoro, avevano effettivamente promosso l'astensione.

Tale comportamento violava le normative su scioperi nei servizi essenziali, giustificando la sanzione imposta.

Applicazione delle sanzioni

Sulla base di quanto disposto dalla Legge n. 146/1990, la sanzione della sospensione dei contributi associativi risultava proporzionata alla violazione commessa, considerato il tentativo di bypassare le regole di tutela pubblica e l'effettivo sabotaggio del servizio durante un periodo critico.

Le organizzazioni sindacali avevano promosso un'azione collettiva che, pur mascherata da assenze per malattia, rientrava nella definizione di sciopero secondo le leggi applicabili ai servizi pubblici essenziali.

L'organizzazione e la promozione di tale astensione illegittima giustificavano le sanzioni applicate.

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione

Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione al termine della propria disamina:

"Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, costituisce sciopero, come tale soggetto alla disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, l’astensione dal lavoro che si realizzi, a fini di rivendicazione collettiva, mediante presentazione di certificazioni mediche che, secondo l’accertamento del giudice del merito, risultino fittizie e finalizzate a giustificare solo formalmente la mancata presentazione al lavoro, senza reale fondamento in un sottostante stato patologico, ma in realtà siano da collegare ad uno stato di agitazione volto all’astensione collettiva dal lavoro nella sostanza proclamato dalle OO.SS. in modo “occulto".

Tabella riassuntiva delle decisioni

Sintesi del Caso Delle organizzazioni sindacali sono state accusate di promuovere uno sciopero "occulto" nei servizi pubblici essenziali mediante l'uso di certificazioni mediche fittizie. Questo per giustificare formalmente assenze dal lavoro non supportate da reali condizioni patologiche, bensì volte a rivendicazioni collettive.
Questione Dibattuta Determinare se l'astensione dal lavoro mascherata da certificazioni mediche fittizie nei servizi pubblici essenziali costituisca un sciopero ai sensi della legge n. 146 del 1990.
Soluzione della Corte di Cassazione La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni della Corte d'Appello, ritenendo le azioni delle organizzazioni sindacali come un sciopero "occulto" e quindi illegittimo secondo la legge n. 146/1990. Le sanzioni applicate, inclusa la sospensione dei contributi associativi e la loro devoluzione all'INPS, sono state giudicate legittime.
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