Se c’è conciliazione positiva, l’indennità di disoccupazione è retroattiva

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La legge n. 92/2012, di Riforma del mercato del lavoro, ha introdotto l’ASpI, l’assicurazione sociale per l’impiego, per quanti sono stati licenziati per giustificato motivo oggettivo o per ragioni collegate all'attività produttiva da un’azienda con più di 15 dipendenti, a condizione che il lavoratore abbia concluso positivamente con la stessa impresa la procedura di conciliazione.

La nuova procedura di conciliazione è vigente dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della riforma Fornero), mentre la disciplina dell’indennità di disoccupazione collegata all’ASpI è istituita solo per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Dunque, in questi cinque mesi di transizione del 2012 si è verificato un disallineamento con la norma, con la conseguenza di una mancata tutela per quanti hanno raggiunto una procedura conciliativa positiva che porterà al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione solo a partire dal 2013.

Come evidenziato dallo stesso Inps, infatti, finora le domande di indennità di disoccupazione ordinaria presentate dai lavoratori licenziati, che hanno raggiunto risoluzioni consensuali nell'ambito della conciliazione, sono state respinte.

Per ovviare a tale situazione, l’Inps, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha trovato una soluzione, che viene spiegata nel messaggio n. 20830 del 18 dicembre 2012.

Si è deciso di trattare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo con conciliazione positiva come se fosse una cessazione involontaria del rapporto di lavoro, con conseguente accesso alla tutela del reddito corrispondente. Pertanto, per tali lavoratori potrà essere erogata l'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali per i licenziamenti fino al 31 dicembre 2012.
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