Settore del gioco pubblico. Al via il riordino con i limiti e le tutele

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Settore del gioco pubblico. Al via il riordino con i limiti e le tutele

E’ entrato ufficialmente in vigore il quadro regolatorio di fonte primaria della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia.

Dal 4 aprile 2024 sono divenute operative le norme del Decreto legislativo n. 41 del 25 marzo 2024 che, in attuazione dell’articolo 15 della Legge delega fiscale n. 111/2023, reca Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza.

NOTA BENE: Il riordino dei giochi pubblici ammessi in Italia, parte dalla regolamentazione dei giochi “a distanza” ossia effettuati in modalità interattiva attraverso una piattaforma di gioco su internet, Tv o telefono e non con la presenza fisica del giocatore a un tavolo di gioco o in uno specifico luogo o locale.

Il regolamento disciplina i principi fondamentali, nazionali ed europei, che regolano i giochi consentiti nello Stato, con particolare attenzione:

  • alla tutela dei minori e del giocatore,
  • alla trasparenza nell’offerta,
  • alla tracciabilità dei flussi di denaro delle giocate,
  • al rispetto della libera concorrenza sul mercato comune.

Giochi pubblici a distanza e sistema concessorio

Le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono consentiti, in forza di apposito titolo concessorio rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'esercizio e la raccolta a distanza sono le seguenti:

  • scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonche' su altri eventi;
  • concorsi pronostici sportivi e ippici;
  • giochi di ippica nazionale;
  • giochi di abilita', inclusi i giochi di carte in modalita' torneo e in modalita' diversa dal torneo, nonche' giochi di sorte a quota fissa;
  • scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
  • bingo;
  • giochi numerici a totalizzatore nazionale;
  • giochi numerici a quota fissa;
  • lotterie a estrazione istantanea o differita;
  • ulteriori giochi svolti in modalità virtuale o digitale, anche attraverso il metaverso, istituiti e disciplinati con regolamento.

L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o piu' dei suddetti giochi pubblici sono consentiti ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi ai quali l'Agenzia delle Dogane, all'esito di  apposite procedure di gara pubblica bandite nel rispetto  delle  disposizioni nazionali e unionali, attribuisce la concessione per la durata massima di nove anni, con esclusione del rinnovo.

L'esercizio e la raccolta a distanza dei suddetti giochi sono consentiti ai soggetti titolari unici di concessione per la loro gestione e sviluppo.

La concessione ai soggetti richiedenti è rilasciata dall'Agenzia, all'esito di gara pubblica, a cui si può partecipare anche nelle forme di aggregazione previste dal codice dei contratti pubblici.

Il trasferimento di una concessione per la raccolta di giochi pubblici a distanza è nullo se non autorizzato preventivamente ed espressamente dalla Agenzia delle Dogane.

Tutela della salute del giocatore

Tra le finalità del riordino delle disposizioni che regolano il settore dei giochi pubblici in Italia vi è sicuramente quella di perseguire la piena e affidabile protezione della salute del giocatore, prevedendo ogni modalità che possa generare disturbi patologici o forme di gioco d’azzardo patologico.

Per perseguire effettivamente i suddetti criteri generali, l'offerta di gioco e le relative modalità di svolgimento dovranno essere supportate da idonei strumenti di tecnologia avanzata, con particolare riguardo anche agli strumenti dell'intelligenza artificiale.

Inoltre, l’articolo 14 del Titolo III, del Decreto legislativo n. 41/2024 è dedicato proprio alla tutela e protezione del giocatore, prevede espressamente l’istituzione di una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia.

NOTA BENE: Lo scopo della Consulta è quello di monitorare l'andamento delle attività di gioco, incluse quelle illecite e non autorizzate, i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonche' di proporre al Governo misure e interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo di gioco d'azzardo patologico.

L’organizzazione e il funzionamento della Consulta, nonché il numero dei componenti e la loro designazione, sarà previsto da un regolamento adottato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per lo sport e i giovani.

Pertanto, il concessionario e i suoi strumenti tecnici, tecnologici e informatici devono essere organizzati in maniera tale da proteggere il giocatore dalla ricaduta nel gioco patologico, attraverso il rispetto dei seguenti criteri:

  • presenza di misure di autolimitazione al gioco in termini di tempo, spesa e perdita di denaro;
  • presenza di limitazioni, basate sugli importi depositati sul conto di gioco  di  ciascun  giocatore  in  un  periodo  di   tempo predefinito,  stabilite dal concessionario, secondo l'eta' del giocatore e i suoi comportamenti  di  gioco, in base a protocolli basati sulle migliori pratiche internazionali di settore e  approvati dall'Agenzia;
  • introduzione di messaggi automatici durante il gioco che evidenzino la durata dello stesso, garantendo inoltre informazioni in tempo reale ai giocatori sui livelli di spesa, al superamento di un determinato limite preimpostato;
  • presenza nei siti di gioco di contenuti obbligatori di informazione sul gioco problematico e sugli strumenti offerti di prevenzione e supporto;
  • presenza di strumenti di autoesclusione dal gioco, anche per singole categorie di prodotto, per un arco temporale definito dallo stesso giocatore;
  • attivazione di canali di contatto a disposizione dei giocatori per la divulgazione del gioco responsabile e che operano continuativamente per almeno cinque giorni a settimana e per non meno di otto ore giornaliere, nonchè formazione obbligatoria degli operatori dei call center di contatto con i giocatori desiderosi di assumere comportamenti di gioco responsabile;
  • attivazione di procedure di monitoraggio dei livelli di rischio associati ai singoli giochi oggetto di concessione basate su metodologie certificate a livello internazionale, escluso in ogni caso che i giochi prevedano discriminazioni sociali, di genere, politici, religiosi o di altra natura;
  • presenza di strumenti idonei a consentire al concessionario, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, un maggiore controllo sul grado di partecipazione al gioco dei giocatori piu' esposti al rischio di gioco patologico.

Infine, a ulteriore tutela e protezione dei giocatori, specie più vulnerabili, il concessionario può effettuare, con oneri a proprio carico e con l'indicazione del proprio logo o marchio, campagne di promozione, comunicazione diffusione di messaggi anche a fini sociali e comunque coerenti con l'esigenza di promuovere la prevenzione e il contrasto del gioco patologico.

Prevenzione contro il gioco illegale

Con il regolamento sono stabilite anche le modalità per evitare che vi siano vincite in denaro attraverso reti telematiche o di telecomunicazione effettuate da soggetti sprovvisti di concessione. Pertanto, di concerto con la banca d’Italia, vengono individuate le modalità per impedire ai prestatori di servizi di pagamento la gestione di operazioni di raccolta e di versamento di somme, relative a operazioni di gioco, a favore o per conto di soggetti privi della predetta concessione.

Spetterà così all’Agenzia delle Dogane e alla Guardia di finanza di redigere e pubblicare sui loro portali istituzionali la lista dei siti informatici di offerta legale di gioco e dei siti inibiti perché volti a fornire un’offerta di gioco illegale.

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