Sgravio contributivo, istruzioni Inps per la rideterminazione del tetto per il 2010 e 2011

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Con il messaggio n. 10357 del 27 giugno 2013, l’Inps ha reso noto le modalità per la rideterminazione del tetto retributivo sul quale applicare lo sgravio contributivo previsto dai contratti collettivi di secondo livello riferito agli anni 2010 e 2011.

Si ricorda, inoltre, che le operazioni di richiesta del beneficio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione del messaggio: cioè entro il 16 settembre 2013.

Nel documento si legge che, con riferimento agli sgravi contributivi sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, è stato fissato rispettivamente per le due annualità in esame, il nuovo tetto del 2,50% per il 2010 ed al 2,60% per il 2011. Ne consegue che, i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per le suddette annualità potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante (0,25% per il 2010 e 0,35% per il 2011), in sede di conguaglio contributivo.

In effetti, tali percentuali aggiuntive potranno essere fruite nella loro interezza esclusivamente in presenza di premi il cui ammontare complessivo si sia collocato nei limiti del tetto rideterminato (2,50% per il 2010 e 2,60% per il 2011), oppure lo abbia superato. Nel caso in cui, invece, l’erogazione oggetto di sgravio sia stata di importo inferiore rispetto alla percentuale indicata, i datori di lavoro dovranno limitarsi al recupero della sola quota effettivamente spettante.

Da un punto di vista operativo, l’Inps ricorda che ai datori di lavoro (non agricoli), che spetta il diritto allo sgravio, viene assegnato automaticamente il codice di autorizzazione «9D».

Per il conguaglio dell’ulteriore quota di incentivo spettante, i datori di lavoro già ammessi allo sgravio, potranno avvalersi dei differenti codici causali assegnati in base alle differenti tipologie contrattuali (aziendale/territoriale), seguendo le indicazioni già rilasciate con precedenti documenti di prassi.
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