Sicurezza del lavoro e privacy nella legge di delegazione europea

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Sicurezza del lavoro e privacy nella legge di delegazione europea

La legge di delegazione europea 2016-2017 (Legge n. 163 del 25 ottobre 2017), pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" n. 259 del 6 novembre 2017, tra le altre cose delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia di sicurezza del lavoro e privacy.

Sicurezza del lavoro

In materia di sicurezza, l’art. 6 della Legge n. 163/2017, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, prevedendo anche sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal Regolamento ed individuando procedure per la vigilanza sul mercato dei DPI.

Privacy

Per quanto concerne, invece, la privacy, in forza dell’art. 13, Legge n. 163/2017, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto a seguire i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  1. abrogare espressamente le disposizioni del codice in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), incompatibili con le disposizioni contenute nel citato Regolamento;
  2. modificare il D.Lgs. n. 196/2003 limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel Regolamento (UE) 2016/679;
  3. coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal Regolamento (UE) 2016/679;
  4. prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante della Privacy nell'ambito e per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679;
  5. adeguare, nell'ambito delle modifiche al D.Lgs. n. 196/2003, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente, alle disposizioni del Regolamento in questione con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse.
Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 19 settembre 2017 – Scelta del Responsabile della protezione dei dati – Schiavone

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