Sicurezza nei cantieri, datore di lavoro obbligato alla vigilanza

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Sicurezza nei cantieri, datore di lavoro obbligato alla vigilanza

Il datore di lavoro, seppure gestisce un’azienda edile di ridotte dimensione, non può disinteressarsi completamente dell’andamento dei lavori mediante la semplice nomina del Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CSE). Ma non solo: l’obbligo di sicurezza del direttore dei lavori e del preposto-capo cantiere non si esaurisce nella mera predisposizione del documento della sicurezza-Pos senza la necessità di adottare accorgimenti finalizzati alla sua effettiva implementazione e, soprattutto, a garantire il flusso delle informazioni necessarie al suo aggiornamento.

Tale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34596 del 17 settembre 2021, a seguito di un ricorso presentato dal titolare di una piccola impresa edile, imputato di omicidio colposo a seguito dell'infortunio occorso a un proprio dipendente.

Sicurezza sul lavoro, il caso

La vicenda riguarda un infortunio mortale causato dal cedimento dell'ancoraggio di un prefabbricato in cemento armato denominato “bocca di lupo”, movimentato da una gru, il quale nell'impatto investiva il lavoratore che si trovava sul fondo dello scavo nel quale il manufatto doveva essere posizionato.

A propria difesa il titolare dell'impresa sosteneva che, in sua assenza, nel cantiere vi era un preposto quale capo cantiere e che il CSE vi effettuava visite quotidiane. Sosteneva, inoltre, di avere disposto l'uso della “bocca di lupo” in vetroresina e di non essere stato mai informato del cambiamento della sua natura, per cui non poteva aggiornare il Pos e, di conseguenza, non poteva prefigurarsi la verificazione dell'evento. Pur rimarcando il difetto di informazione sull'andamento dei lavori, l'assenza fisica del datore di lavoro dal cantiere e la sua mancanza di dialogo con il preposto non sono state oggetto di rimprovero nei suoi confronti.

Sicurezza sul lavoro, rilevante osservare il DVR

La Suprema Corte, però, giudica il datore di lavoro colpevole di non aver adottato le misure adeguate per assicurare che quanto disposto nella valutazione dei rischi fosse osservato. Misure risultate assenti nei fatti di causa, benché la posa in opera del manufatto in questione comportasse una necessaria precisione di montaggio e una serie di azioni e accorgimenti, tanto più che i pezzi forniti non erano accompagnati, tra l'altro, da schede o istruzioni.

Di conseguenza, la decisione sulla specifica fase di lavoro era stata presa dal preposto/capocantiere in assoluta autonomia in un contesto in cui mancavano procedure aziendali o anche semplici azioni di formazione e istruzione, al fine di non demandare solo al preposto scelte tecniche come quella determinante l'infortunio in questione.

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