Sicurezza sul lavoro, il Ministero risponde ai quesiti

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Il Ministero del lavoro aggiorna sul proprio sito www.lavoro.gov.it la pagina riservata alle Faq in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e chiarisce che in caso di impiego, da parte di un artigiano o di un piccolo commerciante, di lavoratori occasionali retribuiti con “buoni lavoro”, il lavoratore dovrà essere informato e formato, dotato di dispositivi di protezione individuale, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs n. 81/2008, sottoposto a sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legislazione vigente, ecc. Questo in ottemperanza degli obblighi previsti dal Testo Unico, che ha esteso la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro anche alle nuove ed atipiche figure di lavoratori considerati più vulnerabili rispetto ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.

Tra gli altri argomenti trattati:

- il documento di valutazione dei rischi che, in mancanza di personale dipendente, non è necessario redigere, “atteso che tale obbligo incombe unicamente in capo a chi riveste la qualifica di datore di lavoro”;

- l'applicazione della normativa sulla sicurezza a coloro che svolgono stage o tirocini formativi, per i quali il datore di lavoro è tenuto a garantire la salute e la sicurezza, osservando gli obblighi previsti dal Testo Unico e adempiendo agli obblighi formativi per l'attività svolta;

- la formazione in modalità e-learning per i lavoratori addetti al primo soccorso che può essere effettuata solo in parte, essendo prevista una parte pratica per la quale non si può prescindere da lezione con un approccio operativo con esercitazioni pratiche.
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