Sicurezza sul lavoro: in vigore la ratifica delle convenzioni OIL

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Sicurezza sul lavoro: in vigore la ratifica delle convenzioni OIL

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.153 del 3 luglio 2023 la legge 8 giugno 2023, n. 84 di ratifica ed esecuzione di due Convenzioni OIL sulla salute e la sicurezza sul lavoro.

Nel dettaglio, si tratta della Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981 con relativo Protocollo del 20 giugno 2002 e della Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

Convenzione n. 155

La Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori n. 155 obbliga gli Stati Membri a definire, mettere in applicazione e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di salute, di sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro alla luce delle condizioni e della prassi nazionale e in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La finalità di tale politica dovrà essere quella di prevenire gli infortuni e i danni alla salute che risultano dal lavoro, che sono legati al lavoro o che sopraggiungono nel corso del lavoro, riducendo al minimo le cause di rischio inerenti all'ambiente di lavoro, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticamente realizzabile.

Tale politica inoltre dovrà ruotare intorno a specifici macro-ambiti definiti dalla Convenzione e precisare le funzioni e le responsabilità rispettive, in materia di sicurezza, di salute dei lavoratori e di ambiente di lavoro, delle autorità pubbliche, dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle altre persone interessate.

Dovrà essere previsto inoltre un sistema d'ispezione adeguato e sufficiente e si dovranno prevedere sanzioni appropriate in caso di infrazione delle leggi o delle regole.

Va segnalata, tra tutte, la disposizione a tutela del lavoratore che si ritira da una situazione di lavoro per aver ragionevolmente considerato che questa situazione presentasse un pericolo imminente e grave per la propria vita o salute: lo stesso dovrà essere protetto contro conseguenze ingiustificate, conformemente alle condizioni e alla prassi nazionale.

I datori di lavoro dovranno essere obbligati ad assicurare che, per quanto ragionevole e praticamente realizzabile, che:

  • i luoghi di lavoro, i macchinari, i materiali e i procedimenti lavorativi sotto il loro controllo non presentino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
  • le sostanze e agenti chimici, fisici e biologici sotto il loro controllo non presentino rischi per la salute qualora venga garantita una protezione adeguata.

Congiuntamente i datori di lavoro dovranno avere l'obbligo, in caso di bisogno:

  • di fornire indumenti e attrezzature di protezione appropriati per prevenire i rischi di infortuni o gli effetti dannosi per la salute, per quanto ragionevole e praticamente realizzabile;
  • di prevedere misure per fronteggiare le situazioni di emergenza e gli infortuni, con mezzi sufficienti per prestare i primi soccorsi.

Il Protocollo del 2002 alla Convenzione n. 155 del 20 giugno 2002 si propone il miglioramento dei metodi di raccolta e analisi dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, oltre alla loro armonizzazione a livello mondiale.

Dopo una serie di definizioni dei termini fondamentali impiegati nel testo, la seconda parte del Protocollo è dedicata ai meccanismi di registrazione e di dichiarazione.

Convenzione n. 187

La Convenzione n. 187 fornisce ulteriori indicazioni sullo sviluppo delle politiche nazionali di prevenzione, con particolare attenzione alla revisione periodica delle politiche delle misure adottate da ciascuna delle parti.

Si obbliga lo Stato Membro che ratifica la Convenzione a promuovere il miglioramento continuo della sicurezza e della salute sul lavoro per prevenire le lesioni e le malattie professionali e i decessi riconducibili al lavoro attraverso l'elaborazione di una politica nazionale, di un sistema nazionale e di un programma nazionale, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative.

Lo Stato Membro dovrà promuovere un ambiente di lavoro sicuro e salubre attraverso l'elaborazione di una politica nazionale e stabilire, mantenere, sviluppare progressivamente e riesaminare periodicamente un sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative includendo, in particolare, la legislazione, i contratti collettivi e ogni altro strumento rilevante in materia di sicurezza e di salute sul lavoro.

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