Sisma 2012, credito d’imposta esteso ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2014

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Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 263 del 12 novembre 2014, il decreto 3 ottobre 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante una integrazione e modifica al decreto 23 dicembre 2013, che, in attuazione dell’articolo 67-octies del Dl 83/2012, prevede un credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Con il decreto di integrazione vengono modificati l'articolo 2, lettera a) e b) del comma 1 e il comma 2 e l'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 23 dicembre 2013, per effetto delle intervenute modifiche apportate dal Dl 74/2014, e viene ora specificato che possono fruire del credito d’imposta le imprese e i lavoratori autonomi che alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano la loro attività in uno dei comuni colpiti dal sisma e che per effetto di tale evento hanno subito:

- la distruzione o l’inagibilità dell’azienda o dello studio professionale a condizione che abbiano denunciato il danno subito all'autorità comunale e ne abbiano ricevuto verificazione ovvero trasmesso successivamente alla denuncia all'autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito, ovvero a condizione che gli immobili siano stati oggetto di ordinanze di sgombero, perchè inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, e per i quali si sia in possesso del certificato del Comune attestante la distruzione o l'inagibilità totale o parziale dell'immobile;

- la distruzione di attrezzature, di macchinari o di impianti utilizzati per la loro attività, a condizione che abbiano denunciato il danno subito all'autorità comunale e ne abbiano ricevuto verificazione ovvero trasmesso successivamente alla denuncia all'autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito;

- inoltre possono fruire delle agevolazioni anche le imprese ubicate nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del Dl n. 74/2012, che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'art. 3, commi 8, 8-bis e 10, dello stesso decreto legge n. 74 del 2012, per la realizzazione dei medesimi interventi.

Con la modifica al citato articolo 3 si sancisce, invece, la proroga al 31 dicembre 2014 del termine, inizialmente fissato al 30 giugno 2014, per poter usufruire del credito d’imposta per la ricostruzione e si specifica che sono agevolati i costi per la ricostruzione sostenuti entro la fine di dicembre 2014. A tal fine, si dispone che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere la procedura di attribuzione del credito d’imposta relativa alle istanze presentate entro il 30 giugno 2014.
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