Sisma Centro Italia, ripresa dei versamenti INPS e INAIL

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Sisma Centro Italia, ripresa dei versamenti INPS e INAIL

Regole in chiaro per la ripresa dei versamenti INPS e INAIL, a causa degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. La comunicazione con cui viene espressa la volontà di avvalersi della rateazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati, utilizzando il format disponibile sul portale dell’INPS sotto la voce “Rateizzazione contributi sospesi: sisma 2016-2017”.

Ne dà notizia l’INPS, con il messaggio 1987 del 23 maggio 2019, ricordando al contempo che in presenza di uno stesso codice fiscale, con posizioni afferenti a più gestioni previdenziali, è possibile trasmettere un’unica comunicazione, indicando l’esposizione debitoria relativa ai contributi sospesi suddivisi per ciascuna gestione interessata.

Sisma Centro Italia, la proroga

A seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, l’art. 48, co. 13, del D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016, ha sospeso i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017.

Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi era stato fissato, da ultimo, dalle disposizioni del D.L. n. 55/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2018, alla data del 31 gennaio 2019, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2019.

Dunque, la ripresa dei pagamenti sarebbe dovuta avvenire il 31 gennaio 2019, ma per effetto della Legge di Bilancio 2019 il termine è stato nuovamente prorogato al 1° giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sisma Centro Italia, nuovo termine

Alla luce del predetto intervento legislativo, il versamento in unica soluzione dei premi sospesi deve essere effettuato entro il 1° giugno 2019. Entro tale data deve essere effettuato anche il versamento della prima rata in caso di pagamento rateizzato, fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo.

Sempre entro il 1° giugno 2019 devono essere riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni concessi ai sensi dell’art. 2, co. 11, del D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla L. n. 389/1989, e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente.

Sisma Centro Italia, gestione rateizzazione

L’INPS, nel ricordare che l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro, chiarisce che il versamento delle rate successive alla prima (che deve essere versata entro il 1° giugno 2019) dovrà essere effettuato entro il giorno 16 di ogni mese. Per evitare il versamento della seconda rata nello stesso mese di scadenza della prima, il termine di pagamento della seconda rata è prorogato al 16 luglio 2019.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dal piano rateale e l’importo residuo, al quale saranno applicati gli interessi legali, sarà oggetto di avviso di addebito e contestualmente consegnato agli agenti della riscossione per le successive attività di recupero.

Sisma Centro Italia, recupero contributi sospesi per datori di lavoro privati

Per i datori di lavoro privati con dipendenti è stata rilasciata un’applicazione sul portale dell’INPS, nella sezione “Monitoraggio istanze rateizzazione contributi sospesi sisma 2016-2017”, in cui è possibile verificare che l’ammontare dei contributi sospesi dichiarati dal contribuente corrisponda a quanto risultante dagli archivi. In caso di mancata coincidenza degli importi, il piano rateale determinato dal contribuente potrà essere variato.

Ai fini del versamento delle rate, l’INPS evidenzia che nel modello F24, nel campo periodo di riferimento “dal/al”, deve essere indicato l’intero periodo dei contributi sospesi.

Sisma Centro Italia, recupero contributi sospesi per artigiani e commercianti

Il versamento della contribuzione dovuta dagli artigiani e commercianti ha interessato le seguenti rate sospese:

  • terza rata sul minimale per l’anno 2016 (16 novembre 2016);
  • secondo acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2016 (30 novembre 2016);
  • quarta rata sul minimale per l’anno 2016 (16 febbraio 2017);
  • prima rata sul minimale per l’anno 2017 (16 maggio 2017);
  • saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2016 e primo acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2017 (20 luglio 2017);
  • seconda rata sul minimale per l’anno 2017 (20 agosto 2017).

Qualora il contribuente intenda versare anche l’eventuale contribuzione eccedente il minimale, dovuta a titolo di acconto per l’anno 2017 e di saldo per l’anno 2016, dovrà produrre una dichiarazione attestante il reddito degli anni 2015 e 2016 da utilizzare quale base imponibile per la determinazione della contribuzione dovuta.

In caso di pagamento rateale, fino ad un massimo di 120 rate mensili, il versamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 1° giugno 2019 utilizzando la codeline allegata alla comunicazione che verrà messa a disposizione nel Cassetto previdenziale degli artigiani e commercianti.

Sisma Centro Italia, recupero contributi sospesi per liberi professionisti

Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, il versamento relativo al saldo 2016 e primo acconto 2017 deve essere effettuato entro il 1° giugno 2019, compilando la “Sezione INPS” del modello “F24”.

Sisma Centro Italia, recupero contributi sospesi per agricoli autonomi

Con riferimento ai lavoratori agricoli autonomi, il pagamento deve essere effettuato mediante modello “F24”. I dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (sede INPS, causale, codeline e periodo) sono quelli indicati nella lettera, già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il pagamento dei contributi.

Il prospetto dei contributi dovuti, oggetto della sospensione, sarà inoltre inserito nel cassetto previdenziale autonomi agricoli all’interno della sezione “news individuale”.

I contributi oggetto di sospensione devono essere versati entro il 1° giugno 2019.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 30 aprile 2019 - Sisma Centro Italia, modalità di versamento dei contributi e premi sospesi – Bonaddio

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