Sisma Emilia, per i prestiti delle banche ammessa anche la cessione del credito

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Con un provvedimento del 4 febbraio 2013, l'agenzia delle Entrate ha approvato il tracciato per l’erogazione dei finanziamenti agevolati da parte delle banche per la ricostruzione dopo il sisma in Emilia (dell’articolo 3-bis del Dl 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012). È utilizzato per la trasmissione degli elenchi dei soggetti beneficiari, dei dati relativi alle somme erogate e di quelli riguardanti il numero e l'importo delle singole rate.

Con il provvedimento l’Agenzia comunica, per consentire agli istituti un tempestivo rientro delle somme concesse, che i crediti riconosciuti alle banche citate possono essere recuperati anche con la cessione del credito, ex articolo 1260 del c.c., che deve essere sempre indicata nella dichiarazione dei redditi del cessionario.

La concessione si aggiunge a quelle previste con il provvedimento dell’11 gennaio 2013 (contenente le regole per gli enti erogatori per fruire del credito d’imposta), per cui la banca provvede al recupero del capitale, degli interessi e delle spese strettamente necessarie alla gestione del finanziamento, con l’istituto della compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997) o con la cessione del credito ex articolo 43-ter del Dpr 602/1973, norma che disciplina la “cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo”.
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  • ItaliaOggi, p. 26 - Le banche compensano a 360°

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