Sisma Il finanziatore può cedere il credito

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Sisma Il finanziatore può cedere il credito

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 104380 del 31 maggio 2017, approva le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati a favore di imprenditori, lavoratori autonomi ed esercenti attività agricole, operanti nelle zone colpite dal terremoto.

Il beneficio

Si ricorda che ai titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e agli esercenti attività agricole è data la possibilità di chiedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, per il pagamento:

  • dei tributi sospesi;

  • dei tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2017;

  • dei tributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

La quota capitale è restituita dai soggetti beneficiari del finanziamento dal 2020/2021 in cinque anni.

Il piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento e prevede che gli interessi e le spese dovuti per i relativi finanziamenti siano riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018.

Recupero del credito anche tramite cessione

Ai soggetti finanziatori è corrisposto un credito d’imposta di importo pari agli interessi relativi ai finanziamenti erogati e alle spese strettamente necessarie alla loro gestione.

Il provvedimento in oggetto spiega che il credito d’imposta può essere recuperato dal finanziatore:

  • in compensazione (senza applicazione dei limiti quantitativi previsti da legge);
  • o tramite cessione (disciplina della cessione delle eccedenze nell’ambito dei gruppi societari ex articolo 43-ter, Dpr 602/1973).

Nel secondo caso, il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del cessionario relativa al periodo d’imposta in cui avviene la cessione.

Fissate le date per le comunicazioni all'Agenzia

I soggetti finanziatori devono trasmettere all'Agenzia, in via esclusivamente telematica e con le specifiche tecniche del provvedimento in oggetto:

  • entro il 30 aprile 2018, i dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi sospesi (ex articolo 48 Dl 189/2016) e per il pagamento dei tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2017;
  • entro il 30 aprile 2019, i dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018;
  • entro la fine del mese successivo a ciascun semestre solare del periodo di ammortamento, ovvero di quello in cui si verifica l’evento da comunicare, i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento e i relativi importi.
Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 10 febbraio 2017 - Proroga sospensioni versamenti Sisma - G. Lupoi

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