Società non operative, istanza di disapplicazione valida se presentata fino al 3 luglio

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L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 81 del 27 luglio 2012, chiamata a intervenire in merito alla validità delle istanze di disapplicazione della normativa antielusiva presentate il 3 luglio 2012 dalle società in perdita sistematica - soggette alla nuova disciplina contenuta nel Dl 138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148 - risponde quanto segue.

Il termine per le istanze in oggetto, in origine il 2 luglio 2012, deve considerarsi posticipato di un giorno, in quanto i 90 giorni prima della presentazione della dichiarazione (requisito della preventività), devono contarsi a ritroso a partire dalla data di presentazione di Unico, che quest’anno, relativamente ai redditi 2011, essendo il 30 settembre una domenica, slitta al 1° ottobre 2012.

A calcoli fatti, i 90 giorni prima della dichiarazione, a disposizione per le risposte dell’Agenzia alle istanze, portano al 3 luglio: dunque, sono valide le istanze presentate fino al 3 luglio 2012. Si dispone, inoltre, che gli Uffici revochino il respingimento per intempestività delle istanze presentate entro il 3 luglio 2012.

Nel documento è precisato che il criterio è valido per tutte le istanze di disapplicazione per le quali il comportamento rilevante, oggetto dell’istanza stessa, trova attuazione nella dichiarazione dei redditi (esempio per i 120 giorni delle CfC).

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