Soglie incerte ai soci delle Siiq

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Relativamente al regime Siiq, la Finanziaria 2007 ha subordinato il citato regime a un requisito di partecipazione massima consentita: nessun socio deve possedere più del 51% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e più del 51% dei diritti di partecipazione agli utili. Sembra, quindi, che il regime speciale sia precluso solo se il socio eccede entrambe le soglie indicate, mentre il superamento di una sola sembra consentito. L’agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. 8/E/2008 a far chiarezza sull’argomento; nessuna presa di posizione a tal proposito è, però, stata avanzata. In passato, in alcuni casi l’Amministrazione finanziaria aveva interpretato la congiunzione “o” come se fosse “e” e viceversa. Dal momento che questa interpretazione, ora, appare in netto contrasto con il tenore della norma si richiede di fare riferimento alla ratio legis, anche se con le Siiq è difficile rinvenire un principio nella ratio legis così forte da consentire di superare il dato letterale. Essendo possibili azioni di categoria speciale con diritti agli utili particolari, la Siiq potrebbe emettere – per esempio - azioni che diano diritto al 40% degli utili fino ad un certo ammontare, si ravvisa la necessità di verificare come il requisito del 51% dei diritti agli utili debba essere interpretato.
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