Somministrazione dal 14.7.2018

Pubblicato il



Autore

Rossella Schiavone - Funzionario del Ministero del Lavoro ed esperta di diritto del lavoro*

*Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza
Aggiornato con D.L. n. 87/2018 convertito dalla Legge n. 96/2018.
Definizione Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale  un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, mette a disposizione di un  utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore.
Divieti

Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:

  1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  2. presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24; Legge n. 223/1991, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
  3. presso unità produttive nelle quali siano operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Informativa

Da utilizzatore a lavoratore

I lavoratori somministrati devono essere informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.

 

Da utilizzatore a somministratore

Con il contratto di somministrazione, l'utilizzatore ha l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento

economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare.

 

Da somministratore a lavoratore

Le informazioni relative al trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori dipendenti dell’utilizzatore che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare, nonché la data di inizio e

la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte del  somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio in missione presso l'utilizzatore.
A tempo indeterminato Limite fino all’11 agosto 2018

La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi  individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore.

E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori in mobilità, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti  di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati», come individuati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
Disciplina dal 14 luglio 2018 all’11 agosto 2018

In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina sul contratto a termine per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni relative al numero complessivo di contratti a tempo determinato ed il diritto di precedenza (artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 81/2015).

Quindi dal 14 luglio 2018 il contratto di somministrazione potrà durare, al massimo, ventiquattro mesi e se superiore ai dodici mesi necessiterà il rispetto delle causali giustificatrici di cui al comma 1, art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 come modificato dal c.d. Decreto Dignità.

La somministrazione a termine potrà essere prorogata massimo quattro volte.

Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
Disciplina dal 12 agosto 2018

Limite

Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 81/2015, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro.

È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori in mobilità, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Sono lavoratori svantaggiati i lavoratori che:

  1. non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  2. hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  3. non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  4. hanno superato i 50 anni di età;
  5. sono adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
  6. sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
  7. appartengono ad una minoranza etnica di uno Stato membro UE ed hanno la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.
  8. Sono lavoratori molto svantaggiati i lavoratori che:
  • -sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito;
  • -sono privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito ed appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da B) A G) di cui alla definizione di lavoratore svantaggiato.

 

Applicazione delle norme sul contratto a termine

Il D.L. Dignità ha previsto che il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore diventa soggetto alla disciplina sul contratto a termine per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni relative al numero complessivo di contratti a tempo determinato ed il diritto di precedenza (artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 81/2015) ma in sede di conversione tra le esclusioni è stato aggiunto anche l’art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015, ed è stato previsto che l’obbligo di indicare le causali giustificatrici si applica esclusivamente all’utilizzatore.

Quindi dal 12 agosto 2018 il contratto di somministrazione a termine:

può durare, al massimo, ventiquattro mesi;

  • quando il contratto supera i dodici mesi o in caso di rinnovo, l’obbligo di indicare la causale non si applica all’agenzia di somministrazione, ma esclusivamente all’utilizzatore;
  • può essere prorogato massimo quattro volte ed il termine di decadenza per impugnare il contratto è fissato in centottanta giorni;

ed allo stesso non si applicano le norme sul numero complessivo di contratti a tempo determinato, il diritto di precedenza e la disciplina degli stop and go.

Forma del contratto

Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

  1. gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
  2. il numero dei lavoratori da somministrare;
  3. l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
  4. la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
  5. le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;
il luogo, l'orario di lavoro ed il trattamento economico e normativo dei lavoratori.
Computo

Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul  lavoro.

In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore  somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'articolo 3, Legge n. 68/1999.
Tutele
  1. Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore;
  2. l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore;
  3. i contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa;
i lavoratori somministrati hanno diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all’iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
Cambio di mansioni

Qualora l’utilizzatore, nel corso della missione adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al   somministratore consegnandone copia al lavoratore.

In caso di inadempimento l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al  lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori.
Potere disciplinare Il potere disciplinare spetta al somministratore previa comunicazione dell’utilizzatore che deve contenere gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 300/1970.
Sicurezza

Il somministratore ha l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li deve formare ed addestrare all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale vengono assunti, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008.

Tuttavia il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore il quale è, comunque, tenuto ad osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
Diritti sindacali e garanzie collettive

Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla Legge n. 300/1970.

Il lavoratore somministrato ha diritto ad esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della missione, i  diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

L'utilizzatore, ogni dodici mesi ed anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale  aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Previdenza

Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, sono a carico del somministratore che è  inquadrato nel settore terziario.

L'indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.

Il somministratore non è, inoltre, tenuto al versamento dell’aliquota contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, Legge n. 845/1978.

Per quanto concerne gli obblighi dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti  dal DPR n. 1124/1965, questi sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte.

I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso medio o medio ponderato, stabilito per l'attività   svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori somministrati, ovvero in base al tasso medio o medio ponderato della voce di tariffa corrispondente alla   lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore somministrato, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa  non sia già assicurata.

Infine, nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione i criteri di erogazione e gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.
Sanzioni

Somministrazione irregolare

Mancanza di forma scritta: il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli  effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.

Altri casi

Il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione nei seguenti casi:

  • somministrazione di lavoro al di fuori stabiliti dal Legislatore o dalla contrattazione collettiva;
  • somministrazione stipulata senza rispetto dei divieti;
  • contratto di somministrazione di lavoro non contenente:
    • gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
    • il numero dei lavoratori da somministrare;
    • l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
    • la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro.

Nelle suddette ipotesi tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito  corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata.

Inoltre, tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella  costituzione o nella gestione del rapporto, per il  periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal  soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.

 

Somministrazione abusiva

L'esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione è punito con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro; se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

L'esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1500 a euro 7500; se non vi é scopo di lucro, la pena è dell'ammenda da euro 500 a euro  2500, mentre se vi è sfruttamento dei minori, la pena  dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata  fino al sestuplo.

L'esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale nonché di supporto alla ricollocazione professionale, è punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750; se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'ammenda da euro 250 a euro 1250.

In ogni caso, in caso di condanna, è disposta sempre la confisca del mezzo di trasporto eventualmente  adoperato  per l'esercizio delle suddette attività.

Utilizzazione illecita

Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi dalle Agenzie di somministrazione abilitate, ovvero da parte di soggetti diversi dalle Agenzie di intermediazione, si applica la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione; se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata  fino al sestuplo.

Somministrazione fraudolenta

Il reato di somministrazione fraudolenta, ovvero di somministrazione posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, già abrogato dal D.lgs. n. 81/2015, è stato nuovamente introdotto dal 12 agosto 2018 per cui quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Sanzioni civili

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250 per:

  • Somministratore e utilizzatore:
    • in caso di mancanza della forma scritta e degli elementi prescritti per legge nel contratto di somministrazione;
    • per aver applicato condizioni economiche e normative inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore;
  • Utilizzatore:
    • per aver attivato contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e a termine al di fuori dei limiti quantitativi previsti dalla norma;
    • per non aver informato i lavoratori somministrati dei posti vacanti;
    • per aver attivato contratti di somministrazione di lavoro in una delle ipotesi di divieto espresso individuate dalla norma;
    • per non aver fatto fruire ai lavoratori somministrati dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva;
    • per aver omesso la comunicazione annuale circa il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati alle rappresentanze sindacali o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
  • Somministratore:
per non aver fornito al lavoratore somministrato inviato in missione, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero al momento dell'invio presso l'utilizzatore, le informazioni contenute nel contratto, nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione.

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