“Sostituti”, responsabilità in aumento

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L’entrata in vigore del dl 223 di correzione dei conti pubblici incrementa le responsabilità in capo ai sostituti d’imposta, che non sono solo interessati dallo spostamento degli obblighi di certificazione e dichiarazione, ma pure coinvolti negli interventi che interessano la determinazione del reddito di lavoro dipendente. Se talune modifiche creano difficoltà d’azione - quali l’applicazione dell’aliquota intera sugli importi dell’incentivo all’esodo corrisposti dal 4 luglio e la valutazione del credito per le imposte pagate all’estero dai lavoratori dipendenti (che non può più essere superiore all’importo dell’imposta calcolata ex articolo 51, comma 8-bis, Tuir) - altre contribuiscono a chiarire argomenti controversi in dottrina e in giurisprudenza. E’ il caso del curatore fallimentare e del commissario liquidatore, inclusi tra i sostituti elencati dall’articolo 23 del Dpr 600/1973 e, perciò, incaricati di operare le ritenute su somme e valori erogati ai lavoratori subordinati e sugli importi stanziati ai lavoratori autonomi e agli altri percettori di somme assoggettabili a ritenuta (la cui platea si amplia fino a comprendere coloro che ricevono corrispettivi a fronte dell’obbligazione di fare, non fare o permettere). Grande attenzione dovranno prestare i sostituti dedicati ai rapporti contrattuali nel settore edile, regolato dal principio di solidarietà tra appaltante principale e subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi previdenziali, nonché dei premi assicurativi obbligatori per gl’infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti cui il subappaltatore è tenuto per l’esecuzione dell’opera o del servizio di subappalto. Unica arma per vincere tale solidarietà è la richiesta e l’ottenimento da parte dell’appaltatore, prima del pagamento del corrispettivo, della documentazione dell’assolvimento dell’obbligazione ad opera del subappaltatore.

E’ appena il caso di rilevare come la collocazione della nuova scadenza per la trasmissione telematica del modelli 770 semplificato e 770 ordinario nel primo trimestre dell’anno (31 marzo), contribuisca ad appesantire un periodo durante il quale ai datori spetta predisporre la redazione e la presentazione del prospetto informativo valido ai fini del collocamento obbligatorio (31 gennaio); l’autoliquidazione del premio Inail (16 febbraio); il calcolo del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (16 febbraio); i conguagli fiscali di fine anno che si protraggono per tutto il primo bimestre dell’anno (dal 1° gennaio al 28 febbraio); le operazioni di inizio anno; la fornitura dei dati per la rivalutazione e l’accantonamento annuale del Tfr; la redazione dei prospetti sugli accantonamenti contabili riferiti all’esercizio in chiusura; le operazioni di archiviazione del database dell’anno precedente e la relativa predisposizione per il nuovo anno con tutti i necessari aggiornamenti; la consegna dei Cud ai lavoratori dipendenti.  

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 34 – Vendite immobili, il fisco non fa bis – Ricca
  • ItaliaOggi, p. 41 – Antielusione a salve per le holding – Felicioni – Ripa

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