Spese sanitarie: quali sono detraibili? Guida delle Entrate

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Spese sanitarie: quali sono detraibili? Guida delle Entrate

Le spese sanitarie rappresentano la tipologia che più delle altre sono inserite nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche al fine di poter fruire di uno sconto dall’Irpef.

Alcune di queste, il più delle volte, portano ad una detrazione dall’Irpef nella misura del 19% della spesa sostenuta per la parte che eccede la franchigia di euro 129,11.

Altre volte, se le spese sono sostenute per le persone con disabilità, non si applica la franchigia di 129,11 euro: tra queste, le somme pagate per il trasporto in ambulanza di un disabile.

In altri casi, invece, è possibile ottenere una deduzione dal reddito complessivo del contribuente.

Per far luce sulla tipologia di spese sanitarie che è possibile inserire in dichiarazione per fruire degli sconti fiscali, è stata aggiornata e pubblicata nel mese di ottobre 2023 la guida dell’Agenzia delle Entrate dal titolo “Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie”.

Nella stessa vengono indicati i documenti delle spese che è necessario esibire all’intermediario che predispone e invia la dichiarazione o che vanno conservati per eventuali controlli dell’Agenzia.

Pagamenti delle spese sanitarie: ammessi i contanti?

Dal 2020, le spese sanitarie indicate nell’articolo 15 del Tuir, risultano detraibili soltanto se si è provveduto al pagamento con mezzi tracciabili quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, ecc.

Ciò non è richiesto e quindi è ammesso pagare con contante l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private purchè accreditate al Servizio sanitario nazionale (sia in convenzione con il SSN che in regime privato).

Detrazioni per interventi particolari

Tra le prestazioni per cui è ammessa la detrazione fiscale, vi rientrano gli interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA).

La spesa è detraibile dal soggetto intestatario della fattura; se è cointestata, la spesa è detraibile al 50% da ciascuno.

 In particolare, la detrazione riguarda le prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni, se effettuate nelle strutture autorizzate, nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (legge n. 40/2014 e dalle linee guida aggiornate del Ministero della Salute del 1° luglio 2015).

Deve emergere dal documento la descrizione della prestazione resa e l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità.

ATTENZIONE: Viene precisato che le spese per le prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni e quelle per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), effettuate nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, sono detraibili anche se sostenute all’estero.

A tal fine si richiede che:

  • le prestazioni siano eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano.

Spese per acquisto di dispositivi medici: occhiali da vista e lenti a contratto

Si può ricorrere alla detrazione Irpef anche per l’acquisto di mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità; è il caso, tra l’altro, degli occhiali da vista (con esclusione delle spese sostenute per l’impiego nella montatura di metalli preziosi, quali oro, argento e platino) e lenti a contatto (a cui si aggiunge il costo del liquido per il loro utilizzo).

NOTA BENE: Tuttavia, se i dispositivi in parola sono stati acquistati nel 2022 fruendo del c.d bonus vista – che prevede un rimborso al contribuente – la spesa non risulta detraibile.

Se il rimborso è parziale, la detrazione è pari all’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto degli occhiali da vista o delle lenti a contatto correttive al netto dell’importo del bonus ottenuto.

Detrazione per mascherine protettive e tamponi

Una parte del vademecum pubblicato dall’Agenzia delle Entrate relativo alle agevolazioni per spese sanitarie, è dedicato alla detrazione per acquisto di mascherine protettive e dispositivi per l’esecuzione dei tamponi per Sars-Cov-2.

Con riferimento alle “mascherine chirurgiche” e a quelle “Ffp2 e Ffp3”, va controllato se la mascherina protettiva rientri fra i dispositivi medici individuati dal Ministero della salute e rispetti i requisiti di marcatura CE.

Invece, per quanto riguarda i tamponi e i test per il Sars-Cov-2, sono detraibili se eseguiti da laboratori pubblici o privati, in quanto rientranti fra le prestazioni sanitarie diagnostiche.

Vige l’obbligo di pagamento tracciato solo se le prestazioni sono eseguite da strutture private non accreditate al Servizio sanitario nazionale.

ATTENZIONE: Per i tamponi e i test eseguiti in farmacia le spese sono detraibili anche se pagate in contanti; la farmacia è in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Per i tamponi rapidi di autodiagnosi che non rientrano nell’elenco dei dispositivi di uso più comune emanato dal Ministero della salute, è necessario che il documento di spesa riporti il codice AD, che attesta la trasmissione al sistema Tessera sanitaria della spesa.

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