Spese sanitarie strutture militari: modalità di utilizzo nella precompilata 2020

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Spese sanitarie strutture militari: modalità di utilizzo nella precompilata 2020

Al fine di recepire le novità introdotte dal decreto MEF del 22 marzo 2019, che amplia la platea di soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie alle strutture sanitarie militari, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 115304 del 6 maggio 2019, illustra le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e di quelle veterinarie ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2019.

Il nuovo provvedimento, che sostituisce il precedente n. 76048 del 9 aprile 2018, applicandosi a decorrere dall’anno d’imposta corrente, si riferisce alle spese sanitarie e veterinarie che vengono sostenute nel corso del 2019 e che entreranno a far parte della dichiarazione precompilata 2020 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020).

Invio dati ampio: incluse le spese delle strutture sanitarie militari

Si ricorda che, con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019, a partire dal 1° gennaio 2019 è stata prevista la trasmissione telematica, da parte delle strutture sanitarie militari di cui all’articolo 183, comma 6, e di cui agli articoli 195 e 195-bis del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), dei dati delle spese sanitarie sostenute presso le medesime strutture dalle persone fisiche.

Si tratta delle strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, alla cura e alle attività di medicina legale come, per esempio:

  • il Policlinico militare di Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attività di sperimentazione clinica, di formazione e di ricerca in ambito sanitario e veterinario;

  • i Centri ospedalieri militari, che hanno competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale militare;

  • i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale;

  • gli Istituti di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare.

Con il provvedimento di ieri, quindi, vengono stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati trasmessi dalle strutture sanitarie militari per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, estendendo sostanzialmente anche a tali strutture le disposizioni già previste per gli altri soggetti obbligati.

Pertanto, si conferma che ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute, manifestando il proprio dissenso nei seguenti modi:

  • nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
  • negli altri casi, chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale (l’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria).

Questa seconda modalità, in via transitoria, si applica con riferimento alle spese sanitarie, relative alle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari, a partire dal 5 luglio 2019 (ossia sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento), in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto del contribuente (L. 212/2000).

Precompilata, opposizione al trattamento dei dati con più tempo

Al fine di rendere più agevole l’esercizio di opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie, anche con riferimento ai dati rettificati entro cinque giorni dalla scadenza del 31 gennaio, il provvedimento n. 115304/2019 prevede una novità per tutte le persone fisiche che sostengono spese sanitarie e veterinarie a decorrere dall’anno d’imposta 2019.

Infatti, a decorrere dall’anno d’imposta 2019, viene spostato in avanti di otto giorni (dal periodo 1° - 28 febbraio) l’intervallo temporale entro il quale il contribuente può esercitare l’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie in dichiarazione precompilata in relazione ad ogni singola voce. Pertanto, il contribuente potrà manifestare il proprio diniego dal 9 febbraio all’8 marzo dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.

Di conseguenza, viene rinviato di otto giorni anche il termine entro il quale il Sistema tessera sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia i dati consolidati relativi alle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente e i relativi rimborsi effettuati nell’anno precedente. Il nuovo termine viene fissato al 9 marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.

Da ultimo, per uniformare i tempi di invio dei dati, viene spostato al 9 marzo anche il termine entro il quale il Sistema tessera sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia le informazioni sulle spese veterinarie sostenute nel periodo d’imposta precedente e sui relativi rimborsi effettuati nell’anno precedente.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola dell’8 febbraio 2019 - Spese sanitarie consultabili online – Pichirallo

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