Spetta al giudice tributario decidere sulla rateizzazione delle imposte

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Con ordinanza depositata il 1° luglio 2010, la n. 15647, le Sezioni unite civili di cassazione hanno sancito la giurisdizione del magistrato tributario in materia di controversie che abbiano ad oggetto la rateizzazione del debito tributario. 

Nel caso in esame, Equitalia aveva sollevato un regolamento di giurisdizione lamentando che non spettasse alla Commissione tributaria provinciale giudicare una causa sorta a seguito del rifiuto apposto dalla stessa ad una richiesta di rateizzazione dei tributi avanzata da una società contribuente. Per Equitalia, si trattava di un procedimento amministrativo che, non toccando il merito delle imposte, avrebbe dovuto essere deciso dal Tar.

Il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione di un debito avente natura tributaria – spiegano, per contro, i giudici di legittimità - “rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie, a nulla rilevando che la decisione su tale istanza debba essere assunta sulla base di considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse”. Ed infatti – conclude la Suprema corte - “a seguito della riforma di cui all'articolo 12 della legge 448/2001, la giurisdizione tributaria si estende ormai a qualunque controversia in materia d'imposte e tasse e, dunque, anche a quelle in tema di agevolazioni o riscossione che non attengano al momento della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull'an,il quantum o le modalità di esecuzione del rimborso”.
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  • ItaliaOggi, p. 24 – Rate, decide la Ctp - Alberici

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