Stranieri irregolari espulsi, non luogo a procedere anche con citazione diretta

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Stranieri irregolari espulsi, non luogo a procedere anche con citazione diretta

Per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, il giudice deve poter rilevare che l’immigrato irregolare sia stato espulso prima dell’emissione del decreto di citazione e valutare se ricorrano tutte le condizioni per il non luogo a procedere.

E’ quanto sancito dalla Corte costituzionale nel pronunciarsi sulla fondatezza di una questione di legittimità sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, rispetto all’art. 13, comma 3-quater, del Decreto legislativo n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), per asserito contrasto con gli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione.

Con sentenza n. 270 del 13 dicembre 2019, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in oggetto, contenuta nel Testo unico sull'immigrazione, nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio, il giudice possa rilevare, anche d’ufficio, che l’espulsione dell’imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

Non luogo a procedere non solo con udienza preliminare

Nella previsione censurata, in particolare, si stabiliva che il giudice, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione, potesse pronunciare sentenza di non luogo a procedere prima di emettere il provvedimento che dispone il giudizio

Essa, tuttavia, è riferita ai casi in cui è prevista l’udienza preliminare e, quindi, non sarebbe applicabile anche al procedimento con citazione diretta.

Con l'odierna pronuncia, la Corte ha affermato che non può costituire un ostacolo il fatto che il pubblico ministero abbia già formulato l’imputazione nel decreto di citazione diretta e che questo provvedimento sia già stato emesso.

Difatti, considerando che i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio (senza l’udienza preliminare) sono quelli di minore gravità (tanto da giustificare un rito semplificato e accelerato), sarebbe contrario al principio di eguaglianza e di ragionevolezza consentire che la sopravvenuta condizione di improcedibilità dell’azione penale (l’avvenuta espulsione prima del decreto di citazione diretta) possa operare per i reati più gravi e non anche per quelli di minore gravità; per questi ultimi, al contrario, è più evidente il minore interesse dello Stato a perseguire la condotta penalmente rilevante dell’imputato, immigrato irregolare, allorché l’espulsione amministrativa sia stata già eseguita.

In definitiva, per tutti i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio (senza, quindi, il passaggio all’udienza preliminare), è possibile che il giudice rilevi, anche d’ufficio, che lo straniero è stato espulso prima che sia stato emesso il decreto di citazione e che lo stesso valuti, quindi, se ricorrano tutte le condizioni per pronunciare il non luogo a procedere.

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