Studi e parametri alla cassa

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Entro il 31 ottobre p.v., i contribuenti di Unico 2006 soggetti agli studi di settore che intendono eseguire l’adeguamento alle entrate presunte dagli studi stessi, ove quelle contabili siano inferiori, devono versare le maggiori somme che scaturiscono proprio dall’adeguamento, che (oramai è consolidato) non è obbligatorio ma espone all’accertamento fiscale. Il pagamento delle maggiori somme va effettuato attraverso i codici tributo istituiti con le più volte richiamate risoluzioni 104 e 108 del settembre 2006 (Edicola del 21 ottobre).

I soggetti Ires eseguiranno la corresponsione a mezzo di F24, solo online. Gli altri soggetti passivi, titolari di partita Iva, potranno proseguire (ma fino al 31 dicembre di quest’anno) con i versamenti attraverso F24 presentando la delega su carta.

Per sanare errori od emissioni del 2004 o di Unico 2005, il cittadino tenuto al rispetto della data di fine ottobre può fruire del ravvedimento presentando la dichiarazione integrativa entro il termine della denuncia relativa al periodo d’imposta successivo.

Il Dl , però, sostanzialmente modificato le regole applicative degli studi, azzerando la regola del cosiddetto “due su tre”. Di conseguenza, dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto) anche le imprese in contabilità ordinaria – per obbligo o per opzione – e i professionisti, potranno subire accertamenti quando i ricavi o i compensi dichiarati risultino inferiori al valore puntuale di Gerico, anche per un solo anno. La correzione ha effetto dal periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade in data successiva al 4 luglio 2006.

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