Studio associato e Irap. Un’adeguata motivazione può superare la presunzione

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Per i giudici di Cassazione – ordinanza n. 22506 del 10 dicembre 2012 - la presunzione secondo cui la sussistenza di uno studio associato costituisce indizio della esistenza di una stabile organizzazione ai fini Irap, può essere facilmente superata con un’adeguata motivazione come nel caso in cui il giudice di merito rilevi l’assenza di personale dipendente e la esiguità delle spese per beni strumentali.

Nelle ipotesi come quella descritta, infatti, è da considerare del tutto assente il requisito dell’autonoma organizzazione e va escluso, pertanto, il pagamento dell’imposta.
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