Studio associato, titolarità mantenuta dal singolo

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Con la sentenza dell’8 agosto 2011, il Tribunale di Caltanissetta chiarisce che non si trasferisce sui soci dello studio associato la titolarità del rapporto di prestazione d’opera assunto dal singolo professionista: “ogni socio conserva distinta legittimazione attiva nei confronti dei propri clienti” (Cassazione, sentenza n. 6994/2007).

Pertanto, in caso di rivalsa verso un professionista, il decreto ingiuntivo non può contenere la dicitura “anche in nome e per conto dello studio associato”. Inciso che, spiega il giudice nella sentenza in oggetto, ha un mero valore descrittivo della costituzione dello studio associato.
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