Superbonus, al via annullamento spalmacrediti e compensazione

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Superbonus, al via annullamento spalmacrediti e compensazione

Possibile annullare le comunicazioni di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura inviate all’Amministrazione finanziaria entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati.

Si parte dal 5 ottobre 2023, data in cui l'Agenzia delle Entrate ha attivato l’apposita funzionalità, disponibile sulla “Piattaforma cessione crediti”, nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

La stessa Agenzia delle Entrate fa un passo in dietro rispetto al cosiddetto “spalmacrediti” per andare in contro alle richieste avanzate dai fornitori e cessionari, titolari dei crediti, che hanno erroneamente effettuato le suddette comunicazioni.

La possibilità di rimediare a tali errori e, dunque, di richiedere l’annullamento delle comunicazioni che sono state trasmesse inesattamente da fornitori e cessionari in relazione ai crediti d’imposta derivanti da interventi edilizi è arrivata con il provvedimento n. 332687 del 22 settembre 2023.

ATTENZIONE: Lo stesso provvedimento agenziale fornisce, inoltre, indicazioni per annullare anche la comunicazione per l’utilizzo in compensazione dei crediti tracciabili riconosciuti per il Superbonus e ad altri bonus edilizi.

Bonus edilizi, annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 132123 del 18 aprile 2023 sono state individuate le modalità con cui i fornitori e i cessionari potevano comunicare la ripartizione in dieci rate annuali dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia stessa entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati, come disposto dall’articolo 9, comma 4, del Dl n. 176/2022.

Fornitori e cessionari, dunque, hanno potuto comunicare la volontà di optare per la rateizzazione lunga via web, attraverso una nuova funzionalità che è stata attivata lo scorso 2 maggio 2023 all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.

Di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria ha recepito l’input e stabilito che la quota residua di ciascuna rata annuale dei bonus edilizi, anche se acquisita per cessioni del credito successive alla prima, poteva essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria (c.d spalmacrediti).

NOTA BENE: La misura aveva come obiettivo quello di favorire lo smaltimento dei bonus sui vari interventi edilizi (superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus).

In caso di invio errato di una comunicazione, viene ora riconosciuta la possibilità agli stessi fornitori e cessionari - che hanno optato per la ripartizione in dieci rate annuali dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia stessa entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati – di renderne nulli gli effetti inviando una specifica richiesta di annullamento, attraverso la compilazione dell’apposito modulo.

Con il provvedimento del 22 settembre, quindi, è stata prevista l’attivazione della funzionalità all’interno della piattaforma web di cessione dei crediti e approvato il relativo modello denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”.

NOTA BENE: Come anticipato, il 5 ottobre 2023 è stata attivata la funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, che consente l’invio della richiesta di annullamento.

Fino a quel momento, la richiesta di annullamento deve essere effettuata tramite il modello allegato al provvedimento del 22/9, compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito.

In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità.

Il modello deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

L’esito della richiesta viene fornito entro 30 giorni.

L’accoglimento della richiesta di annullamento determina:

  • la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in dieci rate. Pertanto, l’intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione;
  • il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, a cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in dieci rate

Superbonus e bonus edilizi, annullamento opzione per utilizzo in compensazione dei crediti tracciabili

I cessionari dei crediti di imposta a cui è attribuito un codice identificativo univoco (c.d. crediti tracciabili), che hanno optato per la fruizione in compensazione del credito d’imposta, possono richiedere l’annullamento di tale opzione per l’intero importo di una o più rate.

ATTENZIONE: La richiesta deve essere effettuata tramite la “Piattaforma cessione crediti” direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile a decorrere dal 5 ottobre 2023.

Si legge nel provvedimento agenziale che l’accoglimento dell’annullamento comporta la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l’opzione per l’utilizzo in compensazione, con conseguente facoltà di cessione delle relative rate.

Pertanto, la richiesta verrà respinta limitatamente alle rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento.

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