Tariffe legali obbligatorie Conformi a Ue

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Tariffe legali obbligatorie Conformi a Ue

E’ conforme al diritto europeo e non contrasta con le regole della libera concorrenza, un legge nazionale che contempli una tariffa obbligatoria per la liquidazione degli onorari dei procuratori legali, la quale non possa essere derogata, nemmeno in casi eccezionali, se non nel limite del 12%.

A stabilirlo la Corte di giustizia Ue, prima sezione, in risposta alla domanda pregiudiziale proposta dalla Corte provinciale di Saragozza (Spagna) – in ordine alla determinazione degli onorari di alcuni procuratori legali – sull'interpretazione dell’art. 4 par. 3 TUE, degli artt. 56 e 101 TFUE, dell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno.

In particolare, nell'ambito delle controversie in esame, si sosteneva che gli onorari nella specie fissati dal Regio Decreto spagnolo n. 1373/2003, estendendosi a tutto il territorio nazionale, fossero in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, ai sensi degli artt. 101 e 102 TFUE.

Precisano tuttavia gli eurogiudici, che non si può nella specie addebitare al Regno di Spagna - per il solo fatto che i giudici nazionali, nel corso del procedimento di liquidazione degli onorari dei procuratori legali, siano tenuti a rispettare le disposizioni di una normativa nazionale elaborata e promulgata secondo la procedura regolamentare ordinaria – di aver delegato il potere di elaborare tale normativa o la sua attuazione alle associazioni professionali dei procuratori legali.

Né, in ragione di ciò, si può addebitare a tale Stato membro di imporre o favorire la conclusione, da parte delle suddette associazioni professionali, di intese in contrasto con il citato art. 101 TFUE o di rafforzarne gli effetti, né di imporre o di favorire abusi di posizione dominante in contrasto con l’art. 102 TFUE.

Ammessa tariffa per legge Di poco derogabile

Si deve pertanto concludere – secondo la Corte Ue con sentenza dell’8 dicembre 2016, causa riunite C‑532/15 e C‑538/15 - che l’art. 101 TFUE, in combinato disposto con l’art. 4 par. 3 TUE, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella del procedimento in esame, che assoggetti gli onorari dei procuratori legali ad una tariffa che può essere aumentata o diminuita solo del 12%, e della quale i giudici nazionali si limitino a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai suddetti limiti fissati.

 

 

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