Tassa sui licenziamenti: quanto e quando

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La profonda revisione degli ammortizzatori sociali, operata dalla Legge Fornero (n. 92/12), ha portato all'istituzione di un contributo, a carico dei datori di lavoro, dovuto per il licenziamento di lavoratori a tempo indeterminato. Con la circolare n. 44/2013 l'Inps offre indicazioni sull'ammontare della tassa e sui termini di versamento.

Premessa

In tema di ammortizzatori sociali, con l'avvento della riforma Fornero si è assistito ad una riorganizzazione della tutela a favore dei lavoratori disoccupati. In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 92/2012, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono entrate in vigore due nuove indennità per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati rimasti involontariamente disoccupati: l’ASpi e la mini-ASpI. Tali strumenti sostituiscono le vecchie prestazioni di: disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali; disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti; disoccupazione speciale edile; mobilità.


Al fine di finanziare tali indennità è stato introdotto un nuovo contributo che sorge, in capo al datore di lavoro, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con alcune esclusioni.


Sulle modalità di individuazione e determinazione del contributo nonché sulle modalità di versamento è intervenuto l'Inps con la circolare n. 44 del22 marzo2013.


LA TASSA SUI LICENZIAMENTI


Con il comma 250 della legge di stabilità 2013 – L. n. 228/2012 – è stato riscritto il comma 31, articolo 2 della legge di riforma del mercato del lavoro, che ora riporta:


Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.”


La modifica legislativa ha messo in evidenza il legame che sussiste tra il contributo ed il diritto all'AspI da parte del lavoratore.


Infatti la tassa è dovuta in tutti i casi in cui vi è interruzione del rapporto di lavoro che comporta, in linea teorica, il diritto per il lavoratore all'AspI, indipendentemente dal fatto che materialmente venga percepita o meno.


Specifica il comma 32 del suddetto articolo 2, che il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione.


Nulla viene detto in ordine al possesso di determinati requisiti del datore di lavoro; pertanto ne sono soggetti anche quelli con numero di dipendenti inferiore a 15.


Non è dovuto
il contributo in parola se la cessazione del rapporto di lavoro è dipeso da:


- dimissioni (tranne quelle per giusta causa o avvenute durante il periodo di maternità);


- risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L., nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;


- decesso del lavoratore.  


Particolarità


→ Fino al 31 dicembre 2016, sono esclusi dal versamento del contributo sul licenziamento i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità (art. 5, co. 4, legge n. 223/91).


→ P
er il periodo 2013 – 2015, vige l'esenzione dal pagamento della tassa:

sui licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL;

per interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. 


Opera l'esenzione anche per le cessazioni lavorative derivanti da accordi sindacali avvenuti nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo o di riduzione del personale (artt. 4 e 24, L. 223/1991) o di provvedimenti di “tutela dei lavoratori anziani” (art. 4, L. n. 92/2012).


→ Con riferimento ai lavoratori domestici, la circolareInps n. 25/2013 ha specificato che il contributo dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro non è applicabile, stante le peculiarità di tale rapporto.


MISURA DEL CONTRIBUTO


L'intervenuta modifica operata dalla legge di stabilità ha rimodulato anche il parametro utile per l'individuazione dell'importo da versare, passando dall'originario “
50 per cento del trattamento mensile iniziale di AspI” all'attuale “41 per cento del massimale mensile di AspI”.


La circolare Inps n. 44 /2013 chiarisce che il massimale mensile a cui si riferisce corrisponde alla somma limite di cui all'articolo 2, comma 7, L. n. 92/2012, fissata, per l'anno 2013, ad euro 1.180,00. L'importo subisce annualmente la rivalutazione in base all'indice Istat dei prezzi al consumo nell'anno precedente.

La somma è dovuta per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.


In pratica, in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avvenuta nel 2013, vanno versati euro 483,80 (1.180x41%) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.


Se si raggiungono 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2013 sarà pari a 1.451 euro (483,80 x3).


Si evidenziano i seguenti punti:


- non rileva il tipo di rapporto di lavoro cessato, se a tempo pieno o a tempo parziale. Quindi il contributo è dovuto sempre nella misura indicata;


- nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Per quelli a tempo determinato, acquista rilevanza il fatto che il rapporto sia proseguito senza soluzione di continuità o se è avvenuta la restituzione del contributo addizionale dell'1,4% (nei casi in cui il datore di lavoro, alla scadenza del contratto a termine, lo trasforma in contratto a tempo indeterminato oppure nei casi in cui
il datore di lavoro, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine, riassume il medesimo lavoratore a tempo indeterminato);


- nel computo dell'anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo straordinario per assistere portatori di handicap grave;


- per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro, considerando come mese intero quello in cui la prestazione lavorativa è durata almeno 15 giorni di calendario (per un rapporto di 10 mesi, ad esempio, l'importo da versare nel 2013 sarà pari a 403,16 euro);


- a decorrere dal 1° gennaio 2017, il contributo in questione va moltiplicato per 3 in presenza di licenziamento collettivo dove la dichiarazione di eccedenza del personale, ex art. 4, comma 9, L. 223/91, non è stata oggetto di accordo sindacale;


- poiché l'AspI viene erogata al lavoratore anche a seguito di esito positivo della procedura di conciliazione avvenuta presso la Dtl a cui segua la risoluzione consensuale del rapporto lavorativo, viene in essere l'obbligo, per il datore di lavoro, di versare il contributo per i licenziamenti.


ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO


Non prevedendo la norma istitutiva il pagamento rateale, l'Inps asserisce che il contributo deve essere versato in unica soluzione.


Il termine
entro cui effettuare il versamento è stato fissato al mese successivo a quello in cui avviene la risoluzione del rapporto di lavoro.


Esempio: per un licenziamento verificatosi a maggio 2013, il contributo va pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 (F24) e al 31 luglio 2013 (Uniemens).


Per la prima applicazione della norma, se il licenziamento è avvenuto nel periodo di paga da gennaio a marzo 2013, la contribuzione deve essere versata, senza aggravio di oneri accessori, entro il 16 (17, essendo il 16 domenica) giugno 2013.


Nel flusso Uniemens va valorizzato, nell'elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, il nuovo codice “M400” ossia “Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2 comma 31 della legge n. 92/2012”; in <ImportoADebito> va indicato l'importo da pagare.


Per i versamenti da eseguire entro il 16 giugno 2013, a titolo di arretrati, va valorizzato, nell'elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito> di <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale>, la nuova causale «M401» avente il significato di «Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2 comma 31 della legge n. 92/2012”; nell'elemento <NumDip> va inserito il numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo e nell'elemento <SommaADebito> l'importo da pagare.


Vista la natura contributiva della tassa sui licenziamenti, per gli omessi versamenti si applica l’ordinaria disciplina sanzionatoria prevista per i contributi previdenziali obbligatori a carico del datore di lavoro.


CONTRIBUTO ASPI


La circolare n. 44/2013 offre nuove precisazioni sul contributo AspI, in particolare con riferimento all'apprendistato ed i contratti a termine.


Apprendistato


In relazione alla componente ordinaria del contributo, è dovuto il contributo nella misura di 1,61% (1,31%+0,30%):


- per gli apprendisti - compresi quelli per cui opera, in base a quanto contenuto nella circolare n. 128/2012, lo sgravio contributivo introdotto dalla legge n. 183/2011;


- per gli apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo di formazione, ex art. 7, c. 9 del D,lgs n. 167/2011, a decorrere da gennaio 2013.


L’incremento dello 0,30% è dovuto al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.


Il contributo è pari al 10%
- per 18 mesi dalla data di assunzione - se il rapporto di lavoro di apprendistato viene instaurato con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.


Il contributo ordinario ASpI resta fissato a 1,31% in presenza di dipendenti somministrati.


Contratti a termine


Non sussiste l’obbligo contributivo per l'assunzione a tempo determinato di lavoratori in mobilità.


In merito al contributo addizionale - 1,40% - operante per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato,si specifica che sono attive le riduzioni contributive previste dalle norme per tutte le tipologie di assunzioni a tempo determinato agevolate (come i contratti di inserimento stipulati entro il 31 dicembre 2012 e le assunzioni di over 50 disoccupati da oltre 12 mesi o di donne).

QUADRO NORMATIVO

- Legge 28 giugno 2012, n. 92

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228

- Circolare Inps 14 dicembre 2012, n. 140

- Circolare Inps 8 febbraio 2013, n. 25

- Circolare Inps 22 marzo 2013, n. 44

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