Terremoto. Ripresa versamenti, rateo anche in caso di sopravvenuta inoccupazione

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Terremoto. Ripresa versamenti, rateo anche in caso di sopravvenuta inoccupazione

Con risoluzione n. 19 del 6 marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate fornisce le risposte ai quesiti giunti sulla ripresa della riscossione delle ritenute sospese dal Dl n. 189/2016 per il terremoto, ossia non operate dai sostituti di imposta dietro richiesta dei residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2016.

La legge di bilancio 2018 ha fissato la ripresa entro il 31 maggio 2018: il versamento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in forma rateale, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018 (articolo 1, comma 736, legge 205/2017, che ha modificato il comma 11, articolo 48, Dl 189/2016).

I principali chiarimenti

L'Agenzia precisa che il diritto alla rateazione sussiste anche:

  • in caso di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio per sopravvenuta inoccupazione);
  • nell’ipotesi di revoca della sospensione già richiesta;
  • in capo agli eredi del titolare del reddito che abbia richiesto la sospensione delle ritenute al proprio sostituto d’imposta tenuto conto che il presupposto dell’obbligazione tributaria in questione, assistita dall’agevolazione consistente nella modalità rateizzata di riversamento della stessa, si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Sull'ultimo punto si spiega che permane l’applicazione della sospensione dei termini in favore degli eredi, ex articolo 65, Dpr 600/1973: tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente, o che scadono entro quattro mesi dalla stessa, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.

Agevolazione “busta paga pesante”

Si tratta dell'agevolazione per le popolazioni delle regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017: coloro che risiedono nei Comuni terremotati (elencati negli Allegati 1, 2 e 2-bis, Dl 189/2016) hanno potuto chiedere al proprio sostituto d’imposta, indipendentemente dal suo domicilio fiscale, di non operare, a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le ritenute alla fonte previste dalla legge (“busta paga pesante” ex articolo 48, comma 1-bis, Dl n. 189 del 17 ottobre 2016 e successive modificazioni).

Le ritenute interessate sono quelle:

  • sui redditi di lavoro dipendente (articolo 23, Dpr 600/1973);
  • sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 24, Dpr 600/1973);
  • sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (articolo 29, Dpr 600/1973).

Conguaglio per i sostituti

I sostituti d’imposta che non hanno operato le ritenute sono tenuti a procedere al conguaglio di fine anno o di cessazione del rapporto. Nella Certificazione unica (Cu) consegnata ai dipendenti, dovranno esporre l’ammontare delle ritenute operate e delle ritenute sospese, affinché i contribuenti possano quantificare le somme dovute e procedere ai versamenti.

Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 20 ottobre 2017 - Eventi sismici del Centro Italia, prorogata ancora la sospensione dei versamenti - A. Lupoi

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