Tregua fiscale, ok ai codici tributo per fare pace con il Fisco

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Tregua fiscale, ok ai codici tributo per fare pace con il Fisco

Le misure della cosiddetta “Tregua fiscale”, prevista dalla legge di Bilancio 2023, entrano nel vivo grazie all’istituzione dei codici tributo che consentono di effettuare i versamenti dovuti per fare pace con il Fisco.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 6 del 14 febbraio 2023, ha messo a segno l’ultimo step per sanare le irregolarità compiute dai contribuenti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Si tratta, nello specifico, delle disposizioni previste dall’articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha introdotto, tra l’altro, una serie di misure riguardanti:

  • la regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173);
  • il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178);
  • la definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 202)
  • la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221).

NOTA BENE: Il documento di prassi del 14 febbraio ha emanato i codici tributo per consentire il versamento - tramite modello F24 - delle somme dovute per fruire dei suddetti istituti della pace fiscale.

Regolarizzazione delle irregolarità formali

La risoluzione n. 6/E ricorda che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 27629 del 30 gennaio 2023, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della citata Legge n. 197 del 2022, sono state definite, tra l’altro, le modalità di versamento delle somme dovute per sanare le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale.

In particolare, il versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, oppure in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023.

Pertanto, per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:

· “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.

NOTA BENE: Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta (coincidente, per esempio, con l’anno solare), va indicato l’anno in cui sono state commesse.

Ravvedimento operoso speciale

I chiarimenti relativi alla regolarizzazione in argomento, sono stati resi dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 2/E, mentre si rinviava ad una successiva risoluzione l’individuazione dei codici tributo per l’effettuazione dei versamenti dovuti per effetto della sanatoria in argomento, con la possibilità di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

NOTA BENE: Con il ravvedimento speciale è possibile sanare le irregolarità sostanziali relative alle dichiarazioni fiscali fino all’anno d’imposta 2021 validamente presentate.

A tal fine, per consentire il versamento tramite modello F24 delle sanzioni dovute per la regolarizzazione in argomento, si istituiscono i codici tributo da TF45, denominato IRPEF - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni, a TF56, denominato Altre violazioni tributarie - Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni.

La risoluzione riepiloga i 12 nuovi codici tributo in una tabella, dove vengono riportate anche le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento.

Si specifica, inoltre, che i tributi dovuti per effetto del ravvedimento operoso speciale sono versati indicando nel modello F24 i codici tributo ordinari da autoliquidazione.

NOTA BENE: E’ inserita anche una tabella che per ciascun nuovo codice tributo individua il corrispondente codice per interessi da ravvedimento e rateazione e sanzioni.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte, tra l’altro, l’Agenzia delle entrate, che si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023, sono stati istituiti altri appositi codici da esporre nella sezione “ERARIO” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

Si tratta dei codici tributo da TF20 a TF26. Anche per questi l’Agenzia delle Entrate riepiloga in una tabella, oltre che la denominazione, anche le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento F24.

NOTA BENE: La risoluzione precisa che nel campo «codice ufficio» va indicato il codice della Direzione regionale o provinciale delle Entrate (ufficio legale), del Centro operativo di Pescara, ovvero dell’Ufficio provinciale – Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino, parte in giudizio. Tali codici sono reperibili nelle tabelle pubblicate sul sito dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).

Infine, se il versamento viene eseguito da un soggetto diverso da colui che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nel campo “codice fiscale” della sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

Regolarizzazione rate da istituti deflativi del contenzioso

Tra gli istituti della Tregua Fiscale, la Legge n. 197/2022 prevede, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, anche la regolarizzazione dell’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, di reclamo o mediazione, nonché degli importi, anche rateali, relativi alla conciliazione.

NOTA BENE: La regolarizzazione avviene mediante il versamento integrale della sola imposta e si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023.

Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

È esclusa la compensazione.

I codici tributo per andare in cassa vanno dal codice TF40 a TF43.

ATTENZIONE: I campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” devono essere compilati con le informazioni riportate negli atti emessi dall’Ufficio.

Inoltre, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, ove previsto, è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario.

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