Valide ragioni economiche, anche illecite, non configurano da sole l’abuso del diritto

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La Cassazione, con la sentenza n. 20030 del 22 settembre 2010, ha stabilito che, per motivare l’accertamento per abuso del diritto, al Fisco non basta provare la deviazione dagli schemi contrattuali tradizionali ma deve documentare il vantaggio fiscale abusivo predominante “che sarebbe derivato alla società accertata dalla ... manipolazione degli schemi contrattuali classici”.

Pertanto, la Corte respinge il ricorso del Fisco in merito ad un accertamento nei confronti di un allevatore che, per evitare il prelievo comunitario sulle quote latte, aveva simulato dei contratti di soccida con altri allevatori.

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