Vendita porta a porta, opzione invio telematico corrispettivi

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Vendita porta a porta, opzione invio telematico corrispettivi

Può optare per l’invio telematico dei corrispettivi la società di vendita “porta a porta”, se gli incaricati fanno riferimento a una delle filiali distribuite sul territorio e certificano le operazioni attraverso un punto di raccolta (terminale collegato al Registratore Telematico della singola filiale). Dunque, se il sistema garantisce la sicurezza e l’inalterabilità dei dati trasmessi dai terminali al server-RT collegato ai vari punti cassa.

È quanto chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 53 del 25 ottobre 2018.

L’Agenzia premette che l'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sulla trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici:

1. offre la possibilità, ai soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 di “optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto”;

2. stabilisce che la memorizzazione e la trasmissione avvengano “mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati”;

3. demanda ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di definire “le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti”, nonché “ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle disposizioni”.

Le specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 n. 182017, precisano che per gli esercenti che operano con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita e che rispettano i requisiti di seguito elencati, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa possono essere effettuate mediante un unico “punto di raccolta”.

Il “punto di raccolta” è costituito da un Registratore Telematico collegato ai singoli punti cassa (Server di consolidamento-Registratore Telematico).

Il Server-RT – necessariamente allocato presso il singolo punto vendita – rappresenta sempre il primo punto in cui vengono raccolti i corrispettivi e costituisce lo strumento che sigilla i file e li invia al sistema AE.

Nel caso di specie, è possibile qualificare l’organizzazione rappresentata come una struttura con più “punti cassa” (terminali) per singolo punto vendita (filiale).

Non osta all'esercizio dell'opzione, la circostanza che i diversi punti cassa non siano collocati all’interno del singolo punto vendita, atteso che il sistema descritto sembra garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati trasmessi dai terminali - computer portatile e pos - al server collegato ai vari punti cassa, e collocato all’interno di ciascun punto vendita, consente efficaci operazioni di controllo da parte delle autorità preposte.

Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 24 ottobre 2018 - Decreto fiscale in Gazzetta. Pace fiscale e semplificazioni al via - G. Lupoi

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