Vendite immobiliari sorvegliate

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In tema di vendite immobiliari, la novità introdotta dalla manovra d’estate consiste nel fatto che sarà più semplice per gli uffici finanziari rettificare i corrispettivi derivanti dalla cessione di immobili da parte di imprese quando questi sono inferiori al valore di mercato. La novità ha un carattere propriamente antielusivo. Gli organi competenti del controllo possono riferirsi ad anomale sproporzioni tra corrispettivi e valori correnti, presumendo l’occultamento di una parte del corrispettivo. Con l’articolo 35, comma 3, del Dl 223/06 viene, dunque, reintrodotto il sistema della presunzione per rettificare i corrispettivi (basandosi sul valore di mercato dell’immobile scambiato) in sede di accertamento analitico-induttivo.

L’articolo 36, comma 20 dello stesso Dl abrogato, con effetto dall’esercizio in corso al 4 luglio 2006, il comma 3 dell’articolo 93 del Tuir che consentiva di ridurre il valore delle rimanenze di opere di durata ultrannuale fino al 2% del relativo ammontare. In altre parole, scompare – per le imprese di costruzione – la svalutazione fiscale che consentiva la riduzione del peso delle rimanenze. Dall’esercizio 2006, dunque, il valore dei lavori in corso dovrà concorrere alla formazione del reddito per l’intero importo determinato in base ai corrispettivi maturati; eventuali svalutazioni o riduzioni rispetto a tale ammontare, effettuate civilisticamente, dovranno essere riprese a tassazione nel modello Unico.

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