Visto conformità infedele. Decretone: 730, sanzioni diminuite

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Visto conformità infedele. Decretone: 730, sanzioni diminuite

L’asseverazione o il visto di conformità infedele sulle dichiarazioni modello 730 costeranno meno per il professionista fiscale.   

Il decretone (Dl 4/2019, reddito di cittadinanza e “quota 100”), in attesa di pubblicazione in Gazzetta, smorza le sanzioni, che passano al 30% della maggior imposta riscontrata, con possibilità di taglio al 5% in caso di ravvedimento operoso.

E tali sanzioni non sono oggetto della maggiorazione ex articolo 7, comma 3, Dlgs 472/1997, l’aumento fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole o in dipendenza di adesione all’accertamento di mediazione e di conciliazione.

Inoltre, torna a carico del contribuente il versamento totale delle imposte e degli interessi.

Le novità sono state introdotte in sede di conversione.

Il Cndcec, per voce del consigliere nazionale delegato alla fiscalità, Gilberto Gelosa, è soddisfatto: “È stato finalmente rivisto il regime sanzionatorio a carico di professionisti e Caf nei casi di visto di conformità infedele sui modelli 730, di cui il Consiglio nazionale dei commercialisti aveva prontamente denunciato la palese incostituzionalità, sin dalla sua approvazione nel 2015 in seguito all’introduzione della dichiarazione precompilata… si tratta di un risultato importante, per il quale esprimiamo soddisfazione”.

Caf, l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività

Tra le novità, la soppressione della disposizione secondo cui l’Agenzia delle entrate verifica annualmente che la media delle dichiarazioni, validamente trasmesse da ciascun Caf nel triennio precedente, sia almeno pari all’1% della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nello stesso triennio.

Disposizioni di natura fiscale

Restano confermate quelle della versione originaria del decretone pubblicato nella GU del 30 gennaio 2019:

  • detraibilità e deducibilità dell’onere sostenuto per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (articolo 20);
  • esenzioni in relazione ai finanziamenti agevolati connessi alla corresponsione dei trattamenti di fine servizio (articolo 23);
  • detassazione delle indennità di fine servizio (articolo 24);
  • disciplina dei giochi (articolo 27).
Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 28 marzo 2019 - Decretone, via libera definitivo dal Senato - Bonaddio

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