Whistleblowing: linee guida ANAC tra adempimenti e sanzioni

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Whistleblowing: linee guida ANAC tra adempimenti e sanzioni

Sarà in consultazione fino al 15 giugno 2023 lo schema di Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC che definiscono le procedure per la presentazione e per la gestione delle segnalazioni esterne di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui si sia venuti a conoscenza nell’ambito lavorativo, il cosiddetto whistleblowing.

ANAC è stata investita dal legislatore (articolo 10, decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24) del compito di adottare le linee guida in parola, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro il 30 giugno 2023 (3 mesi dal 30 marzo 2023, dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo).

Gli interessati possono inviare eventuali osservazioni compilando il questionario on line pubblicato sul sito istituzionale di ANAC e che qui si riporta per utilità.

Il modulo è suddiviso in sezioni. Le osservazioni dovranno essere rese in testi di massimo 3.000 battute, spazi compresi.

Whistleblowing: direttiva UE e attuazione in Italia

Giova innanzitutto ricordare che con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 si è data attuazione, in esecuzione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2021 (legge 4 agosto 2022, n. 127), alle disposizioni comunitarie di cui alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, che mira a tutelare in modo uniforme in tutti gli Stati membri e con strumenti più efficaci i segnalanti o whistleblowers.

Le disposizioni del decreto legislativo, che, si ricorda, è composto da 25 articoli e un allegato, acquistano efficacia a decorrere dal 15 luglio 2023, fatta salva l’eccezione prevista per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249. Per questi ultimi, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 (articolo 24, D. Lgs. n. 24/2023); fino al 16 dicembre 2023 continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 6, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 231 del 2001 nella formulazione vigente fino al 30 marzo 2023 (data di entrata in vigore del del D. Lgs. n. 24/2023.).

Sono abrogate le previgenti disposizioni in materia di whistleblowing contenute nell'articolo 54-bis, D. Lgs. n. 165/2001, nell’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, D. Lgs. 231/2001 e nell’articolo 3, legge n. 179/2017, disposizioni di cui viene però disposta l'ultrattività con riferimento alle  nuove segnalazioni o denunce effettuate fino al 14 luglio 2023 nonché relativamente alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente al 30 marzo 2023 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 24//2023).

Raggio di azione dello schema di Linee guida

Lo schema di Linee guida, in consultazione pubblica dal 1° al 15 giugno 2023, fa il punto sulle novità principali della nuova disciplina, messe a confronto con la normativa previgente.

L’obiettivo primario delle Linee guida, che si distinguono per chiarezza e operatività, è fornire indicazioni per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. In aggiunta, il documento in consultazione illustra alcuni profili della disciplina relativa ai canali interni rinviando, per una trattazione più approfondita, a future integrazioni delle Linee guida in consultazione.

Fornite indicazioni anche in merito alla divulgazione pubblica e alla denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

NOTA BENE: Si ricorda che, in base all’articolo 8, D. Lgs. n. 24/2023, ANAC gestisce i canali di segnalazione esterna. Tra le sue attività rientrano inoltre i compiti di fornire informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione della persona segnalante. All’ANAC spetta anche il compito di inviare le segnalazioni aventi riguardanti informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza all’Autorità amministrativa o giudiziaria competente, anche dell'Unione europea.

Canali di segnalazione whistleblowing

Il D.Lgs. n. 24/2023 prevede 3 canali di segnalazione:

  • canale (preferenziale) interno attivato e gestito dagli enti pubblici e dai soggetti privati, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, adeguando i propri modelli di organizzazione e di gestione (e con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche( articolo 4, D. Lgs. n. 24/2023);
  • canale esterno, gestito da ANAC (articoli da 7 a 11, D. Lgs. n. 24/2023);
  • la divulgazione pubblica (tramite stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone come i social media) (articolo 10, D. Lgs. n. 24/2023).

Ambito di applicazione della disciplina

Le segnalazioni whistleblowing possono essere trasmesse dai soggetti indicati dall’articolo 3, D. Lgs. n. 24/2023.

Al riguardo è bene far presente che è stato ampliato sia il novero degli enti pubblici e privati assoggettati alla nuova disciplina sia il novero dei soggetti beneficiari della protezione accordata dal legislatore in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.

Rientrano tra questi ultimi non solo coloro che hanno un rapporto di lavoro “in senso stretto” con l’organizzazione del settore pubblico o privato ma anche coloro che hanno instaurato. con isoggetti pubblici e privati. altri tipi di rapporti giuridici (come per esempio, consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, azionisti degli stessi soggetti pubblici e privati ove assumano la forma societaria e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, soggetti che agiscono come persone fisiche a proprio nome e per proprio conto).

ATTENZIONE: Non sono processabili le segnalazioni presentate da soggetti diversi da quelli prima indicati, inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali.

Informazioni oggetto di segnalazione tutelata

In linea generale, sono tutelate le segnalazioni, la divulgazione pubblica o la denuncia di comportamenti, atti o omissioni su violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

Più nel dettaglio, possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione, atti e omissioni definiti dall’articolo 2 del D. Lgs. n. 24/2023, ivi compresi elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni e con le esclusioni di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto.

Non sono invece segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio)

A differenza di quanto previsto in passato (LLGG ANAC n. 469/2021), non sono più ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività vale a dire “le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell’interesse pubblico”.

Le violazioni possono riguardare disposizioni normative nazionali e dell’Unione europea.

Segnalazione esterna presso ANAC

Come si evince dallo schema di Linee guida in consultazione, la segnalazione esterna viene acquisita da ANAC con tre diverse modalità: tramite la piattaforma informatica, con segnalazioni orali o con incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

ANAC sottolinea che la piattaforma informatica utilizza, sia per le segnalazioni che per le comunicazioni di ritorsioni, un protocollo di crittografia per garantire la riservatezza dei dati del segnalante, dati segregati in una Sezione dedicata della piattaforma, inaccessibile anche all’ufficio istruttore di ANAC (Ufficio UWHIB).

Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, l’utente inserisce nella Sezione “Identità” le informazioni che lo identificano in modo univoco.

Prevista la figura del Custode delle identità, individuato dall’ANAC che, su esplicita e motivata richiesta del Dirigente dell’UWHIB, consente di accedere all’identità del segnalante.

La stessa riservatezza è garantita da ANAC per le segnalazioni trasmesse con le altre modalità.

Acquisita la segnalazione mediante i canali appositamente predisposti, l’Ufficio per la Vigilanza sulle segnalazioni dei whistleblowers (UWHIB) avverte il segnalante dell’avvenuta ricezione della segnalazione entro 7 giorni dalla data della sua acquisizione (la comunicazione è inviata fatto salvo l’esplicito rifiuto della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui ANAC ritenga che l’avviso potrebbe pregiudicare la tutela della riservatezza dell’identità della persona segnalante).

L’Ufficio per la Vigilanza sulle segnalazioni dei whistleblowers (UWHIB), dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, trasmette la segnalazione di illeciti agli uffici di vigilanza competenti per materia.

In caso di illeciti penali o erariali, l’UWHIB archivia la segnalazione la trasmette alla competente Autorità giudiziaria o contabile.

Analogamente viene archiviata e trasmessa alla competente autorità amministrativa o istituzione, organo o organismo dell’Unione Europea la segnalazione di illeciti che ha ad oggetto le altre violazioni che non rientrano nell’ambito oggettivo di intervento dell’ANAC.

In ogni caso, l’UWHIB è tenuto a dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento.

Sanzioni disposte da ANAC

Particolarmente gravoso è il regime sanzionatorio previsto a carico del responsabile delle violazioni.

ANAC applica infatti le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie (articolo 21, D. Lgs. n. 24/2023):

Fattispecie

Sanzioni

Se si accerta la commessione di ritorsioni

 

da 10.000 a 50.000 euro

Se si accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla

da 10.000 a 50.000 euro

Se si accerta che è stato violato l’obbligo di riservatezza (articolo 12)

da 10.000 a 50.000 euro

Se si accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione

da 10.000 a 50.000 euro

Se si accerta che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme alle previsioni di legge

da 10.000 a 50.000 euro

Se si accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute

da 10.000 a 50.000 euro

Se si accerta, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile

da 500 a 2.500 euro

Allegati

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