Operazioni black list. Effetto sanatoria dalle Semplificazioni fiscali

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Le violazioni dell’obbligo di comunicazione delle operazioni con soggetti black list all’Agenzia delle Entrate che, secondo la normativa vigente, interessa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a 500 euro, scambiate con operatori economici stabiliti in paesi e territori a regime fiscale privilegiato, con riferimento a periodi trimestrali oppure mensili, in ragione dell’ammontare delle operazioni, potrebbero rimanere impunite nel momento dell’entrare in vigore il Dlgs sulle Semplificazioni fiscali.

Questo è l’effetto della riscrittura dell’articolo 21 del decreto delegato sulle semplificazioni, approvato dal Consiglio dei ministri del 30 ottobre, e in attesa di pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”.

Le modifiche del decreto Semplificazioni

Le modifiche apportate dal Dlgs semplificazioni alla disciplina black list hanno delle conseguenze tutt’altro che irrilevanti, se si pensa che esse entreranno in vigore per le operazioni “poste in essere nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore” del provvedimento.

Ciò significa, da una parte il venir meno dell’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nell’ultima parte dell’anno e dall’altra una sorta di sanatoria per le comunicazioni che eventualmente sono state omesse durante il 2014.

Le comunicazioni, allo stato attuale, devono avvenire attraverso il modello polivalente approvato dall’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 2 agosto 2013.

L’effetto sanatoria del nuovo articolo 21

Il nuovo articolo 21, pur lasciando invariati i soggetti obbligati, le operazioni da segnalare e le relative modalità, modifica profondamente l’entità e la periodicità con cui devono essere effettuate le suddette comunicazioni.

È previsto che i dati verranno comunicati con cadenza annuale e solo a patto che riguardino operazioni di ammontare superiore a 10 mila euro nel corso dell'anno.

L’innalzamento della soglia porta, di fatto, ad esonerare dall’incarico una platea più vasta di contribuenti, con uno snellimento dei loro adempimenti nei confronti del Fisco.

Ciò se da una parte risponde pienamente all’intento delle semplificazioni, dall’altra apre un rischio: mette al riparo il contribuente da eventuali omissioni commesse nell’anno 2014, che resterebbero, così, impunite.

Infatti, il Dlgs, innalzando la soglia ai 10 mila euro, fa sì che le comunicazioni al di sotto di tale ammontare non dovranno essere segnalate. Inoltre, l’importo si deve intendere come “complessivo annuo” e non riferito ad ogni singola operazioni. In più, le comunicazioni dovranno essere effettuate con cadenza annuale da parte di tutti gli interessati e i termini della trasmissione telematica dovrebbero andare a coincidere con quelli dello spesometro, eliminando l’obbligo di presentare le comunicazioni trimestrali e mensili.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 - Dati black list, colpo di spugna - Rosati
  • eDotto.com – Edicola 5 novembre 2014 - Controlli veloci per il visto di conformità sui rimborsi Iva - Moscioni

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