31 maggio. Alla cassa per il pagamento della tassa annuale sulle imbarcazioni

Pubblicato il 31 maggio 2012 Con la circolare n. 16/E del 30 maggio 2012, l’agenzia delle Entrate affronta il tema della tassa annuale sulle unità di diporto introdotta dall’articolo 16 del Decreto legge n. 201/2011 (convertito con la L. n. 214/2011) e poi modificata dal decreto sulle liberalizzazione e semplificazioni fiscali.

In vista della prima scadenza prevista proprio per il 31 maggio 2012 per quanti posseggono barche di lunghezza non inferiore a 10 metri, la circolare ha voluto offrire alcune importanti precisazioni finalizzate ad evitare incomprensioni sull’obbligatorietà di tale tributo.

Il principale chiarimento fornito dall’Agenzia è che anche il noleggiatore è tenuto a pagare la tassa sulle imbarcazioni, anche se il contratto di noleggio non è espressamente citato nel testo della norma, che invece prevede la fattispecie della locazione e del leasing. Secondo l’Agenzia tale precisazione si è resa necessaria proprio perché in caso contrario si sarebbero verificati inevitabili effetti distorsivi del mercato. La fattispecie del noleggio viene equiparata a quella del leasing e, quindi, anche i noleggiatori sono tenuti a pagare la prima annualità della nuova tassa entro il 31 maggio, anche se il tenore letterale della norma sembra escluderlo.

Riguardo all’ambito oggettivo di applicazione della tassa annuale, la circolare n. 16/E ricorda poi che sono tenuti al pagamento i proprietari dell’imbarcazione, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione (anche finanziaria), residenti in Italia, nonchè le stabili organizzazioni dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. L’applicazione della tassa prescinde dal Paese di immatricolazione dell’imbarcazione.

Nel caso di più soggetti proprietari o detentori dell’imbarcazione, il versamento della tassa è dovuto in solido. Non sono tenute al pagamento della tassa le persone fisiche che non risultino residenti nel territorio dello Stato e le persone giuridiche che non abbiano la propria sede legale in Italia. Tali soggetti sono esclusi dal pagamento della tassa anche se l’imbarcazione risulta immatricolata nei registri nazionali.
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