5 x mille. Al 31 maggio l'integrazione delle domande per esercizi 2009, 2010 e 2011

Pubblicato il 05 maggio 2012 Parte la regolarizzazione documentale per gli enti del volontariato: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2012 - pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 98 del 27 aprile 2012, consente, fino al 31 maggio 2012, agli enti del volontariato già inseriti tra i beneficiari del cinque per mille, ma esclusi dal riparto per irregolarità nella presentazione della domanda, di sanare la propria posizione.

Ad illustrare la disciplina contenuta nel citato decreto è la circolare n. 13/E del 4 maggio 2012, dell'Agenzia delle entrate, introdotta dal comunicato stampa del 4 maggio.

In particolare, entro il 31 maggio 2012, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali e le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997, possono, a patto che abbiano presentato la domanda di iscrizione secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle norme, regolarizzare la propria posizione per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011, integrando la documentazione relativa a:

a) omessa dichiarazione sostitutiva;

b) mancata allegazione del documento di identità;

c) mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva;

d) utilizzo per la redazione della dichiarazione sostitutiva di modulo non conforme a quello approvato ovvero privo delle indicazioni necessarie.

Effetto di detta proroga è l'automatica regolarizzazione delle dichiarazioni integrative tardive, se immuni da vizi, presentate dagli enti del volontariato oltre i termini originariamente previsti (30 giugno 2009, per l’esercizio finanziario 2009, 30 giugno 2010, per l’esercizio finanziario 2010 e 30 giugno 2011, per l’esercizio finanziario 2011).

In questo caso, pertanto, non è necessario presentare una nuova dichiarazione sostitutiva; è sufficiente che la dichiarazione sostitutiva sia sottoscritta dall’attuale legale rappresentante dell’ente e trasmessa a mezzo raccomandata a.r. – entro il termine ultimo del 31 maggio 2012 – alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente.

Per le domande 2010 e 2011, la circolare chiarisce che sono considerate valide le domande di iscrizione al riparto del 5 per mille, presentate entro il 30 giugno 2010 (per l’anno 2010) ed entro il 30 giugno 2011 (per l’anno 2011), se l’ente ha compilato l’istanza utilizzando l’apposito modello, effettuando l'invio telematico e se, alla data del 7 maggio di ciascun anno, l’ente era già in possesso dei requisiti per accedere al beneficio.

Infine l'Agenzia delle entrate avvisa che sono consultabili sul medesimo sito internet – www.agenziaentrate.gov.it – gli elenchi degli ammessi e degli esclusi per l’annualità 2010; per il 2010 e per il 2011 sono pubblicati anche gli elenchi dei nuovi iscritti che avevano presentato la domanda in ritardo ma entro il 30 giugno dei rispettivi anni.

Relativamente agli anni 2009 e 2010, l’Agenzia pubblicherà gli elenchi aggiornati degli ammessi e degli esclusi, dopo aver effettuato tutti i controlli relativi alla documentazione integrativa presentata entro il 31 maggio 2012. Sarà poi reso noto l’elenco degli ammessi e degli esclusi per l’anno 2011.
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