Abuso di diritto "contrattuale"

Pubblicato il 22 settembre 2009
Con sentenza n. 20106 depositata il 18 settembre scorso, la Cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da alcuni ex concessionari Renault contro le decisioni con cui i giudici di merito non avevano riconosciuto loro alcun diritto di indennizzo nei confronti della Renault Italia S.p.a. a seguito dell'esercizio da parte di quest'ultima del recesso ad nutum come espressamente pattuito nel contratto di concessione. Il Tribunale, prima, e la Corte d'appello, poi, avevano escluso che nella fattispecie fosse configurabile un abuso di diritto in capo alla multinazionale in quanto non era possibile disquisire sul prodotto dell'autonoma contrattuale delle parti. Di diverso avviso i giudici di legittimità, i quali hanno ricordato che “l'atto di autonomia privata è, pur sempre, soggetto a controllo giurisdizionale”; l'esercizio del potere contrattuale riconosciuto dall'autonomia privata - si precisa nel testo della decisione - dev'essere sempre posto in essere nel rispetto di determinati canoni generali quali quello della buona fede oggettiva, della lealtà e della correttezza; canoni, questi, alla luce dei quali debbono essere interpretati gli stessi atti di autonomia contrattuale. Nel caso di specie, la multinazionale, in posizione dominante, avrebbe utilizzato in modo alterato gli schemi contrattuali, anche senza violare direttamente la legge, al fine di “conseguire obiettivi diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati dal legislatore”. La questione, alla luce di quanto affermato dalla Suprema corte, dovrà ora essere esaminata da parte della Corte d'appello di Roma, l'organo giudicante di merito, cioè, a cui la Cassazione ha fatto rinvio.
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