Accertamento da studi, ricavi probabili da supportare

Pubblicato il 22 luglio 2013 Con la sentenza 163/63/2013 la Ctr Lombardia, sezione di Brescia, interviene a chiarire che, per procedere alla rettifica da studi di settore, il Fisco è tenuto a dimostrare la sussistenza di gravi incongruenze tra ricavi presunti e quelli dichiarati dal contribuente, la capacità dello studio di settore a rappresentare la situazione economica del contribuente accertato e l'esistenza di altri fatti e circostanze gravi, precise e concordanti a supporto dell’accertamento.

Gli studi per come sono elaborati, infatti, non forniscono un risultato puntuale e preciso, ma solo una fascia di valori all'interno della quale si collocano, secondo canoni probabilistici, i ricavi/compensi che l'ufficio andrà a verificare.

Pertanto, il semplice scostamento dallo studio, senza tener conto della situazione specifica, si pone in contrasto con il principio costituzionale - ex articolo 53 - secondo cui ognuno è tenuto a pagare le imposte in base alla propria capacità contributiva.

Nel caso di specie, lo studio di settore in ambito edile, oggetto della trattazione, ha subito due correzioni negli ultimi anni, ma è rimasta la lacuna circa elementi come la diversità delle attività svolte e l'evoluzione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Scadenza 16 marzo per l’invio di CU e consegna al percipiente

13/03/2026

Telecamere per multe stradali non a norma privacy: sanzione del Garante

13/03/2026

Rimborso IVA UE: errore nella trasmissione non fa perdere il diritto

13/03/2026

Ravvedimento speciale CPB, ultima chiamata

13/03/2026

Responsabilità del commercialista per violazioni della società

13/03/2026

Rating di legalità: nuovo regolamento dal 16 marzo 2026

13/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy