Accertamento induttivo se il lavoratore è irregolare

Pubblicato il 04 febbraio 2011 Detenere un lavoratore “in nero” in azienda apre le porte all'accertamento di tipo analitico induttivo dell'Agenzia delle entrate. La Suprema corte di cassazione ha infatti ritenuto, con sentenza n. 2593 del 3 febbraio 2011, che sborsare uno stipendio non contabilizzato rappresenta più che l'evidenza di un costo una presunzione di un maggior volume di affari e quindi di reddito.

E' stato quindi respinto dagli ermellini il ricorso di un'artigiana che teneva irregolarmente alle proprie dipendenze un lavoratore. La donna,a seguito dell'accertamento Iva ed Irap contestato dal fisco, aveva adito la Ctp, che accoglieva il ricorso; poi però la Ctr riaffermava la bontà dell'accertamento. In sede di ricorso in cassazione la contribuente lamentava l'utilizzo della doppia presunzione.

Ma per i supremi giudici il divieto di doppia presunzione riguarda solo la correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice; diversamente non sussiste il divieto nel caso in cui “da un fatto noto (presenza di un dipendente non regolarmente assunto per il quale la stessa contribuente ha ammesso la corresponsione di una retribuzione non contabilizzata) si risale, peraltro in funzione di una presunzione legale, seppure relativa, a un fatto ignorato (maggiore redditività di impresa e non semplicemente maggior costi per retribuzioni, come ha prospettato in memoria la ricorrente)”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Luce e gas, stretta sul telemarketing: chiamate solo con consenso

22/04/2026

Pari opportunità: rapporto biennale 2024/2025 entro il 30 aprile 2026

22/04/2026

Violenza e minacce a capo o clienti: scatta il licenziamento disciplinare

21/04/2026

Via libera alle nuove misure su PNRR e coesione

21/04/2026

Detrazione IVA: la Corte UE riesamina la sentenza del Tribunale

21/04/2026

Riorganizzazione archivio CNEL: i criteri di rappresentatività dei CCNL

21/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy