Luce e gas, stretta sul telemarketing: chiamate solo con consenso
Pubblicato il 03 aprile 2026
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Stretta sul telemarketing nel settore luce e gas: scattano il divieto di contatti commerciali senza consenso preventivo e la nullità dei contratti conclusi irregolarmente.
Nuovi obblighi anche sui numeri chiamanti, che dovranno essere identificabili, mentre aumentano i poteri di intervento di AGCOM e Garante privacy, con la possibilità di sospendere le linee utilizzate in violazione.
Telemarketing energia: le novità introdotte nel Decreto bollette
Tra le modifiche introdotte durante l’iter di conversione del decreto Bollette n. 21/2026 – il cui disegno di legge è stato approvato dalla Camera il 31 marzo 2026 ed è attualmente all’esame del Senato – si segnala una modifica al Codice del consumo.
L’intervento, inserito in sede referente tramite il comma 5-bis, incide sull’articolo 51, rafforzando le tutele nei contratti a distanza e introducendo un sistema più stringente basato sul consenso preventivo del consumatore.
Divieto di contatti commerciali senza consenso
La principale novità consiste nell’introduzione di un divieto generalizzato di sollecitazioni commerciali telefoniche e tramite messaggi, operativo decorsi 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione.
Il contatto commerciale è consentito esclusivamente nei seguenti casi:
- richiesta diretta del consumatore, anche tramite canali digitali del professionista;
- rapporto contrattuale già in essere, accompagnato da un consenso espresso alla ricezione di comunicazioni promozionali.
La norma segna il passaggio da un modello basato sulla possibilità di opposizione (opt-out) a un sistema fondato sul consenso preventivo (opt-in), con impatti rilevanti per gli operatori del settore energetico.
Nullità dei contratti e inversione dell’onere della prova
Un elemento centrale della riforma riguarda la nullità dei contratti conclusi in violazione delle nuove disposizioni.
In particolare, sono nulli gli accordi stipulati telefonicamente in assenza di un consenso valido del consumatore.
La disciplina introduce inoltre un’inversione dell’onere della prova:
- il professionista deve dimostrare la legittimità del contatto e la validità del consenso acquisito;
- il consumatore non è più tenuto a provare di aver subito pratiche commerciali aggressive.
La previsione rafforza in modo significativo la tutela del cliente finale, soprattutto nei casi di attivazioni non richieste.
Numeri identificabili e tracciabilità delle chiamate
L'intervento prevede specifici requisiti tecnici per le comunicazioni telefoniche. I contatti devono avvenire tramite numerazioni che consentano di identificare univocamente il professionista.
Ne consegue che:
- non è consentito l’utilizzo di numeri non riconducibili al soggetto che promuove l’offerta;
- i contratti conclusi tramite numerazioni irregolari sono nulli.
La misura è finalizzata a garantire trasparenza e tracciabilità delle comunicazioni commerciali, riducendo il fenomeno delle chiamate anonime o schermate.
Poteri di AGCOM e segnalazioni degli utenti
Il nuovo quadro normativo rafforza i poteri delle Autorità competenti. In caso di violazioni:
- gli utenti possono presentare segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
- AGCOM può disporre la sospensione immediata delle linee telefoniche utilizzate in modo irregolare;
- i gestori telefonici sono tenuti a eseguire tali provvedimenti senza ritardo.
Il sistema di enforcement si basa su una collaborazione tra Autorità e operatori di rete, con l’obiettivo di bloccare tempestivamente le pratiche illecite.
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