Accertamento Iva, riduzione della pretesa priva di formalità

Pubblicato il 18 ottobre 2014 Con sentenza n. 22019 del 17 ottobre 2014, la Corte di cassazione ha ricordato come l'accertamento dell'Iva, fino alla scadenza del relativo termine, possa essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

In tale ipotesi, nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti di cui sia venuto a conoscenza l'Ufficio delle imposte.

Detti principi – sottolinea la Corte – disciplinano, tuttavia, soltanto l'integrazione e la modificazione in aumento, rispetto all'accertamento originario, e non anche quelle in diminuzione.

Ed infatti, solo le prime possono essere considerate come una pretesa tributaria “nuova” rispetto a quella originaria, mentre le seconde si risolvono in una mera riduzione della pretesa originaria e, quindi, in una revoca parziale del relativo avviso.

Conseguentemente, l'integrazione e la modificazione in aumento devono necessariamente formalizzarsi nell'adozione di un nuovo avviso di accertamento che si aggiunge o sostituisce a quello originario; l'integrazione e la modificazione in diminuzione, per contro, non necessitano neppure di una forma o di una motivazione particolare.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy