Accertamento, la crisi congiunturale giustifica le perdite

Pubblicato il 06 gennaio 2014 La Ctr Lombardia, con la sentenza n. 125/24/2013, ha precisato che gli scostamenti accertati dal Fisco dei ricavi di una società rispetto a quelli puntuali da studi di settore non integrano necessariamente il reato di evasione fiscale.

È possibile, dunque, che le difficoltà economiche avvertire dalla società, aggravate anche dal persistere della congiuntura economica negativa, possano portare ad un disallineamento rispetto ai risultati di Gerico senza che ciò giustifichi da parte dell’ufficio l’emissione dell’atto di accertamento basandolo esclusivamente sullo scostamento tra le perdite conseguite dalla società e i ricavi puntuali derivanti dall'applicazione dello studio di settore.

Già il collegio di primo grado aveva ritenuto infondato l’atto di accertamento emesso nei confronti della società che non aveva partecipato al contraddittorio. Ora la Commissione regionale ribadisce come lo studio di settore non può essere applicato sic et simpliciter dall'ufficio per l'accertamento. Soprattutto se la società ha conseguito delle perdite è necessario che l’Amministrazione finanziaria verifichi in maniera approfondita le cause del disavanzo considerando anche fattori come la rilevante esposizione bancaria o lo spossessamento dei beni personali dei soci per far fronte alle difficoltà economiche aggravate dalla situazione di crisi.

Il solo fatto di aver conseguito delle perdite, secondo la Ctr, non può essere considerato dall’ufficio come la conseguenza di una automatica evasione d’imposta data la situazione di crisi congiunturale in atto.
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