Accertamento plusvalenza, nuove regole retroattive

Pubblicato il 16 settembre 2017

Il principio per cui l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro – al fine di superare la presunzione di corrispondenza tra il prezzo incassato e quello coincidente con il valore di mercato - è ormai superato alla stregua dello ius superveniens, ossia l’art. 5 comma 3 D.Lgs. 147/2015 (c.d. decreto internazionalizzazione).

Maggior corrispettivo, non si presume solo sul valore ai fini del registro

A tenore di detta ultima norma, difatti, gli artt. 58, 68, 85 e 86 del T.u. delle imposte sui redditi D.p.r. n. 917/1986 e gli artt. 5, 5 bis, 6 e 7 D. Lgs. n. 446/1997, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione ed il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.p.r. n. 131/1986, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. n. 347/1990.

Ius superveniens: interpretazione autentica ad efficacia retroattiva

Il sopra citato D.Lgs. n. 147/2015, essendo norma di interpretazione autentica, avente quindi efficacia retroattiva, esclude che l’Amministrazione finanziaria (dunque destinata a perdere tutte le controversie in proposito instaurate sia prima che dopo il decreto) possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda, solo sulla base del valore dichiarato o accertato ai fini dell’imposta di registro.

E’ tutto quanto dichiarato dalla Corte di Cassazione, Sezione tributaria civile, con ordinanza n. 21438 del 15 settembre 2017, respingendo un ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Agevolazione ambientale: errore per incertezza normativa emendabile

10/09/2025

Costi da lite? Solo se sono certi

10/09/2025

Data Act: al via le nuove regole UE per l’accesso equo ai dati

10/09/2025

Fringe benefit auto aziendali: optional a carico del dipendente. Quale trattamento fiscale?

10/09/2025

Finanziamenti SIMEST 2025 per la transizione digitale anche alle imprese non esportatrici

10/09/2025

Tavolo sicurezza, ultimi interventi sul decreto legge in corso di emanazione

10/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy