Accertamento prima dei 60 giorni, senza motivi urgenti è nullo

Pubblicato il 30 luglio 2013 Se l'accertamento fiscale, emesso dall'ufficio prima del termine di 60 giorni - articolo 12 della legge 212/2000, Statuto del contribuente - a far data dal rilascio del verbale di conclusione delle operazioni di verifica, non presenta motivi di particolare urgenza, è nullo.

Sono le Sezioni unite civili della Corte di cassazione a precisarlo, nella sentenza n. 18184 del 29 luglio 2013.

Spiega la Corte che il termine dei 60 giorni è posto a tutela del contraddittorio procedimentale, “primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente”.

Di più, nella sentenza è sottolineato che il "vizio invalidante" non sta nella mancata enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza a giustificazione dell'emissione anticipata, ma nell'effettiva assenza del requisito d’urgenza. Dunque, l'urgenza può giustificare l'anticipazione rispetto ai 60 giorni, ma deve essere reale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione (ADI): dall'INPS il contributo straordinario aggiuntivo

18/08/2025

Accertamento integrativo valido solo con nuovi elementi

18/08/2025

Riduzione transitoria IRES: regole e condizioni

18/08/2025

Riforma imposta di registro: al via dal 2026

18/08/2025

Decreto Economia 2025 in Gazzetta: in vigore tutte le novità

18/08/2025

Decreto Giustizia in vigore: 500 giudici da remoto e organici potenziati

18/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy