Accertamento sintetico: in considerazione il reddito accertato e non quello dichiarato

Pubblicato il 05 ottobre 2010

La finalità dell’accertamento sintetico, così come ridisegnato dal Dl n. 78/2010, è di determinare il reddito delle persone fisiche attraverso un procedimento induttivo fondato su fatti ritenuti certi individuati nelle spese sostenute. A tal fine, quindi, è fondamentale quantificare il reddito complessivo del contribuente sulla base degli atti dispositivi, anziché sulla base delle fonti di guadagno. Per tali ragioni acquistano importanza le spese sostenute per la locazione, il possesso di abitazioni, i consumi di energia elettrica e gas, i mutui per gli immobili, le auto, i motocicli, i natanti, gli aerei ed il leasing/noleggio di auto per i mezzi di trasporto così come i viaggi turistici ed i centri benessere per il tempo libero.

La novità apportata dal nuovo testo normativo è rappresentata essenzialmente dal fatto che per procedere con l’accertamento sintetico sarà sufficiente dimostrare la “non congruità” tra reddito e spese verificatesi anche per un solo periodo d’imposta ed uno scostamento tra reddito accertato e reddito dichiarato pari ad un quinto.

E' stata dunque abrogata la previsione che considerava gli incrementi patrimoniali in base al reddito degli ultimi 5 anni e lo scostamento del reddito accertato di almeno un quarto rispetto a quello dichiarato per far scattare l’accertamento sintetico.

A prescindere dalla diversa entità dello scostamento che fa scattare l’accertamento, il dettato normativo del nuovo Decreto legge n. 78/2010 non si discosta di molto dalla norma precedente, che non precisava se lo scostamento di un quarto dovesse essere applicato sul reddito accertato o su quello dichiarato. Da una interpretazione più attenta dell’articolo 22 della manovra estiva appare, però, chiaro che si deve prendere in considerazione il reddito accertato. In tal modo viene superata la precedente disomogeneità che vedeva confrontare il reddito lordo determinato sinteticamente con il reddito al netto degli oneri deducibili (dichiarato). Ora, per omogeneizzare tutto, si prende in considerazione il reddito complessivo, cioè al lordo degli oneri deducibili. Il confronto avviene tra due omogenei valori lordi.

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